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Ricorso della Robur Siena contro Novara, FIGC, Ternana e Pro Vercelli

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto oggi un ricorso presentato dalla società Robur Siena S.p.A. nei confronti della società Novara Calcio S.p.A., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti delle società Ternana Unicusano Calcio S.p.A e della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

 

Il ricorso riguarda il C.U. n. 007/CFA (2018/2019), emesso dalla Corte Federale d'Appello della FIGC - Sez. Unite, pubblicato in data 1 agosto 2018, ed il successivo C.U. n. 008/CFA (2018/2019), emesso dalla Corte Federale d'Appello della FIGC - Sez. Unite, pubblicato in data 6 agosto 2018 e recante "Testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 007/CFA, Riunione del 1° agosto 2018", con il quale la Corte, nel riunire i reclami presentati dalla FIGC, dalla Ternana, dalla Pro Vercelli e dalla medesima Robur Siena, ha preliminarmente ritenuto di qualificare questi ultimi due quali interventi adesivi all'appello promosso dalla FIGC, ed ha poi, nel merito, rigettato le impugnazioni proposte, per tale via confermando la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - che ha annullato il punto D4 della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, nonché per l’impugnazione di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale a quello gravato e sopra indicato.

 

La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della decisione impugnata e di tutti gli atti connessi e consequenziali, comprese le delibere sui ripescaggi del campionato di Serie B e la compilazione degli organici e dei calendari dei campionati di Serie B e Serie C, sino alla definizione del presente procedimento; 

- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di riformare e/o revocare e/o dichiarare nulla e/o annullata e, comunque, inefficace la decisione impugnata, senza rinvio, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;

- in via subordinata, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di riformare e/o revocare e/o dichiarare nulla e, comunque, inefficace la decisione impugnata, con rinvio al TFN - Sez. Disciplinare per la rinnovazione del procedimento ed indicazione del principio / dei principi di diritto da applicare.

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