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Ricorso della Procura Generale e Nazionale dello Sport nei confronti di Manolo Portanova

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S. , con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI. 

La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:

- in caso di decisione nel merito, di riconoscere ed affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio; 

- ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

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