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Ricorso della Procura Generale dello Sport e della FIGC su tesseramento di 4 atleti

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport – firmato dal Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino - e dalla Procura Federale FIGC - rappresentata dal Procuratore Federale, dott. Giuseppe Pecoraro - contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti di Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid, Ejalonibu Abiola Bankole, Plotegher Giovanni e della A.S.D. Val di Vara 5 Terre. Il ricorso riguarda l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC del 14 settembre 2018, pubblicata, a mezzo C.U. n. 68 CFA 2018-2019, il 24 gennaio 2019, con cui, nel respingere il reclamo proposto dal Procuratore Federale contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria - C.U. n. 03 del 19 luglio 2018 - che, accogliendo parzialmente il deferimento datato 5 giugno 2018, reso nell’ambito del Procedimento 813 PFI 17/18 aperto dallo stesso Procuratore Federale della FIGC, ha inflitto, nei confronti dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid ed Ejalonibu Abiola Bankole, la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 ed ha prosciolto Plotegher Giovanni e la società A.S.D. Val di Vara 5 Terre.

 

L'incolpazione per i suindicati soggetti era stata formulata dal Procuratore Federale FIGC per i seguenti motivi:

  • la violazione, da parte dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid ed Ejalonibu Abiola Bankole, dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS e in particolare: a) per aver partecipato alle edizioni del 2016 e 2017 del Torneo di Viareggio nelle fila della squadra nigeriana denominata Abuja, senza essere tesserati in alcuno dei club affiliati della Federazione Nigeriana, nonostante gli artt. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, quantomeno l’edizione del 2017, richiedessero, per la partecipazione, il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. di tessera federale rilasciata da quest’ultima; b) in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del CGS e dell’art. 44 quater n. 3 delle NOIF, per aver partecipato, in qualità di calciatore della società A.S.D. Val di Vara 5 Terre, alle gare del Campionato Eccellenza Ligure, in posizione irregolare, in quanto ha presentato documentazione strumentale o di fatto falso, attestando di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera ed omettendo di rappresentare di essere stato schierato nelle edizioni 2015 e 2016 del Torneo di Viareggio, laddove, per la partecipazione, ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento del Torneo, sono richiesti il nullaosta della Federazione di competenza ed il n. di tessera federale rilasciata da quest’ultima;
  • la presentazione, da parte del calciatore Olonisakin Taiwo Hamid, in relazione all’art. 40 n. 6 delle NOIF ed art. 10, commi 2 e 6, del CGS, ai fini del tesseramento, di autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa in quanto non corrispondente a quella opposta dal calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseramento e nemmeno a quella apposta nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale;
  • la violazione dei doveri di lealtà, correttezza sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver tesserato i calciatori Iroanya, Olonisakin ed Ejalonibu, ai sensi dell’art. 40 quater, n. 3 delle NOIF, pur essendo a conoscenza che gli stessi avevano partecipato a ben due edizioni del Torneo di Viareggio per una squadra estera, tacendo sulla circostanza all’Ufficio Tesseramenti della FIGC; nonché, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all’art 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del CGS e all’art. 39, comma 2, delle NOIF, per aver trasmesso la domanda di tesseramento del calciatore Olonisakin con la firma del calciatore palesemente apocrifa e per aver consentito ed avallato che gli stessi partecipassero alla disputa delle partite;
  • responsabilità diretta ed oggettiva della società A.S.D. Val di Vara 5 Terre, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, alla quale i calciatori appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art 1 bis, comma 5 del CGS.

 

Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:

  • di annullare con rinvio la sentenza della Corte d’Appello Federale nei confronti di tutti gli incolpati;
  • in via meramente gradata, di annullare con rinvio la decisione impugnata limitatamente al proscioglimento del sig. Plotegher e della società A.S.D. Val di Vara 5 Terre.

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