Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso della Procura Generale dello Sport contro decisione CFA /FIGC su Massimo Ferrero

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, nei confronti del sig. Massimo Ferrero avverso la decisione n. 0080/CFA/2023-2024 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 29 gennaio 2024, RG. 0056/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 29 gennaio 2024, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 494 pf 22-23 nei confronti del suddetto sig. Ferrero, in riforma parziale della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0084/TFNSD del 2 novembre 2023 (con cui è stato dichiarato improcedibile e, comunque, infondato nel merito il deferimento promosso nei confronti del sig. Massimo Ferrero), è stata dichiarata la procedibilità del suddetto deferimento e, nel merito, è stato prosciolto dalle incolpazioni ascritte l'odierno intimato.

 

La vicenda trae origine dall'atto di deferimento n. 5665/SS 23-24 del 31 agosto 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del sig. Massimo Ferrero, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. FIGC. 

 

La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia, in totale riforma della decisione n. 0080/CFA-2023-2024, per i motivi esposti in narrativa ed in accoglimento del presente ricorso: 

- in caso di decisione nel merito, di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Massimo Ferrero per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, per la fuoriuscita dalla UC Sampdoria S.p.A. di fondi societari utilizzati dall’entourage sociale per ripianare i debiti di alcune attività del Gruppo Ferrero intestate all’allora socio di maggioranza ed ex Presidente Massimo Ferrero,

e, per l’effetto, di irrogare al deferito la sanzione della inibizione per anni uno, con irrogazione al suddetto tesserato della squalifica di anni 1 (uno), ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia da codesto Collegio;

- in subordine, di annullare la decisione impugnata disponendo il rinvio alla Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

Archivio Attività Istituzionali