Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso della Procura Federale FIGC contro sentenza di appello S.S. Lanciano e suoi dirigenti

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) contro i sigg. Claude Alain Di Menno di Bucchianico e Angelo Castrignanò, nonché contro la Società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite (C.U. n. 123/CFA del 13 maggio 2016) che riguardava  i procedimenti (nn. 703, 841 e 842 PF 15-16), riuniti in primo grado e decisi dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (C.U. n. 71/TFN del 20 aprile 2016) che ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 e, per l'effetto, ha ridotto la sanzione della penalizzazione inflitta alla società in primo grado da punti 5 a 2, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e ha ridotto l'ammenda da € 6.500,00 a € 3.000,00; ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal sig. Di Menno di Bucchianico e, per l’effetto, ha ridotto la sanzione dell'inibizione irrogata da 5 mesi  e quindici giorni a 2 mesi; ha accolto il ricorso proposto dal sig. Castrignanò e, per l’effetto, ha annullato la sanzione dell'inibizione per 2 mesi  allo stesso irrogata in primo grado.

La Procura Federale FIGC chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di disporre la riduzione - nei termini massimi consentiti dall'art. 60, comma 5, del Codice di Giustizia del CONI - dei termini procedurali previsti dall'art. 60, commi 1 e 4 del ripetuto Codice;

- in via principale, di annullare, nei limiti dedotti, la decisione impugnata e, per l'effetto, di confermare la decisione del Tribunale Federale Nazionale in ogni sua parte, sia in punto di accertamento dei fatti ed accoglimento delle contestazioni disciplinari, sia in punto di sanzioni comminate ai soggetti deferiti, confermando le sanzioni inflitte dal Tribunale in primo grado alla società Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di punti 5 (cinque) di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l'ammenda di € 6.500,00; al sig. Di Menno di Bucchianico la sanzione di mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici) di inibizione; e al sig. Castrignano quella di mesi 2 (due) di inibizione;

- infine, in via subordinata, in accoglimento dei motivi sopra esposti, respinta ogni istanza contraria, di annullare nei limiti dedotti l'impugnata decisione di secondo grado e, per l'effetto, di confermare la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 71/TFN del 20 aprile u.s., in punto di accertamento delle contestazioni disciplinari e responsabilità ascritte alla società Virtus Lanciano ed in punto di sanzioni comminate dal Tribunale in primo grado alla stessa Virtus Lanciano di punti 5 (cinque) di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso e l'ammenda di € 6.500,00.

Archivio Attività Istituzionali