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Ricorso della Procura Federale FIDAL contro Antonio Rosario Scorrano

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Federale della FIDAL, in persona del Procuratore Federale, avv. Maria Cecilia Morandini, del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Matteo Annunziata, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Cristina Fanetti, contro il sig. Antonio Rosario Scorrano e nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIDAL n. 3 del 25 aprile 2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, con la quale è stata annullata la decisione del Tribunale Federale n. 04/2024 - R.G. TF 01/2023, pubblicata in data 11 marzo 2024, che aveva irrogato, , a carico del sig. Antonio Rosario Scorrano, la sanzione della sospensione per giorni 60, di cui 45 per la sanzione base aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g), del Regolamento di Giustizia FIDAL.

 

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 24 gennaio 2024, dalla Procura Federale FIDAL a carico del sig. Antonio Rosario Scorrano, per rispondere della violazione degli artt. 1 e 6.1 dello Statuto Federale FIDAL; degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; degli artt. 21.3 lett. e), f), del Regolamento Organico FIDAL; degli artt. 1,2,5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con l’aggravante di cui all’art. 9.3, lett. g), del Regolamento di Giustizia FIDAL, in ordine ad alcune espressioni proferite, a mezzo social network, dal suddetto sig. Scorrano.

 

La ricorrente Procura Federale FIDAL chiede al Collegio di Garanzia:

- in accoglimento del ricorso, di annullare e/o riformare la decisione della Corte di Appello Federale FIDAL n. 3 del 25 aprile 2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, per i motivi descritti in narrativa, con ogni conseguente pronuncia ai sensi dell’art. 12 bis Statuto CONI e dell’art. 62 CGS CONI;

- in ogni caso, in ragione della funzione nomofilattica e di chiusura ad esso attribuita all’interno dell’ordinamento giustiziale sportivo, di pronunciarsi sulle questioni giuridiche trattate nei motivi di ricorso, enunciando i relativi principi di diritto.

 

 

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