Ricorso della Procura Federale Federbridge contro la sentenza CFA su Ferlazzo Natoli
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona del Procuratore Federale, dott. Edoardo d'Avossa, e del Procuratore Federale aggiunto, dott. Antonio Spagnuolo, avverso la decisione n. 2 della Corte Federale di Appello della FIGB del 26 marzo 2021, pubblicata il 7 aprile 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo della ricorrente Procura Federale FIGB, è stata confermata la decisione n. 2/21 del Tribunale Federale della FIGB, che aveva assolto "il Tesserato dott. Francesco Ferlazzo Natoli dall’illecito disciplinare consistente nella violazione degli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale, nonché dall'art. 16 Reg. Organico FIGB, art. 37 bis dello Statuto FIGB e l'art. 6 del Reg. Giust. FIGB, perché il fatto non sussiste".
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, a carico dell'avv. Francesco Ferlazzo Natoli (Presidente Federale), dal Procuratore Federale e iscritto al n. 9/20 P.F., in seguito alla pubblicazione, sulla rivista Brige d’Italia on-line, in data 8 novembre 2020, di una nota con la quale il suddetto incolpato avrebbe criticato l’operato del giudice federale di primo grado (prima ancora della decisione del giudice di secondo grado), che non aveva omologato il risultato della finale tra ASD Idea Bridge Torino e ASD Bridge Reggio Emilia, valevole per il primo e secondo posto del Campionato nazionale di società a squadre femminili 2020.
La ricorrente, Procura Federale FIGB, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- di annullare la decisione impugnata e, ritenuto di poter decidere nel merito, di condannare il tesserato sig. Francesco Ferlazzo Natoli alla sanzione della sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura, nella misura ritenuta di giustizia;
- in via subordinata, ove il Collegio ritenga di non discostarsi dal riferito orientamento giurisprudenziale sulla cd. "doppia conforme", di affermare, ai sensi dell'art. 363 c.p.c, nell'interesse dell'ordinamento sportivo e con la formulazione ritenuta adeguata, il principio al quale dovranno attenersi in futuro i giudici endofederali e secondo cui quanti sono posti al vertice della gestione sportiva delle Federazioni sportive e delle Discipline associate hanno l'obbligo dell'assoluto riserbo in ordine ai procedimenti all'esame degli organi di giustizia sportiva.