Ricorso della Polisportiva Valverde contro FIH e Team Segrate
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’A.D. Polisportiva Valverde nei confronti della S.S.D. Team Sport Segrate e della Federazione Italiana Hockey (FIH). Il ricorso riguarda l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Hockey (20 giugno 2018, n. 2), con motivazioni pubblicate con separato provvedimento del 27 giugno 2018, n. 1954, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 7 giugno 2018, resa nel procedimento promosso dalla società sportiva Team Sport Segrate e, conseguentemente, per l’annullamento delle sanzioni irrogate dallo stesso Giudice di primo grado endofederale e per l’omologazione del risultato della gara disputata il 3 giugno 2018 tra A.D. Polisportiva Valverde e Team Sport Segrate, “visti gli articoli 1, 78 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché le circolari n. 13, denominata “Ammende” e n. 23, entrambe della stagione agonistica 2017/2018” (il Giudice Sportivo ha inflitto alla società sportiva Valverde la punizione della perdita della gara con il punteggio di 2-0 a tavolino, la penalizzazione di due punti da scontarsi nel prossimo campionato, nonché l’ammenda di €240,00).
La vicenda trae origine, infatti, dal reclamo della Team Sport Segrate, che ha impugnato l’omologazione del punteggio della gara contro l’A.D. Polisportiva Valverde, del 3 giugno 2018, valevole per l’accesso alle finali di Serie A2 Femminile, persa con il punteggio di 0-1, contestando alla compagine avversaria di avere schierato due giocatrici straniere, non in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. 23 del 7 settembre 2017.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso, per l’effetto:
- in via principale, di dichiarare nulla e/o annullare la decisione impugnata per i motivi spiegati sub 1) (per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della Polisportiva Valverde), sub 2 (per violazione dell’articolo 33, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIH), sub 3 (per violazione dei principi di correttezza, buona fede e tutela dell’affidamento), sub 4 (per violazione dell’articolo 3.1 della circolare n. 23/2017 FIH), sub 5 (e disponga la restituzione della tassa federale incamerata dalla Corte Sportiva di Appello) e, per l’effetto, di dichiarare nulla e/o annullare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale FIH con decisione del 7 giugno 2018, , e di omologare il risultato maturato sul campo della gara disputata il 3 giugno 2018;
- in subordine, qualora il Collegio ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte Sportiva FIH, previa formulazione dei necessari principi di diritto ai quali il Giudice del rinvio dovrà conformarsi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.