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Ricorso della Mens Sana Basket contro la FIP

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Mens Sana Basket 1871 ssd a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Procura Federale FIP e nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e della Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l. per l'annullamento e/o la revoca della decisione emanata dalla Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1462 del 9 aprile 2019, comunicata il successivo 10 aprile, relativamente al gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP, di cui al C.U. n. 1405 del  19 marzo u.s., e per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata all'esponente dell'esclusione della medesima dal campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro e conseguente applicazione dell'art. 17, Regolamento Esecutivo Gare, nonché dell'ammenda di € 30.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 2, RG FIP, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente.

 

La ricorrente Mens Sana chiede al Collegio di Garanzia, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, di tutte le eccezioni contrarie, ed eventualmente valutando per i motivi di urgenza consistenti nell'approssimarsi dell'inizio della prossima stagione sportiva, provvedimento di riduzione dei termini di cui all'art. 60, comma 5, CGS CONI,

a) di dichiarare la nullità, in ogni caso di disporre l'annullamento e comunque di revocare e riformare in toto la decisione impugnata della CSA FIP e, quale presupposto, la decisione del GS FIP, con riferimento alla posizione della ricorrente, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e del caso;


b) dunque, per l'effetto, in integrale accoglimento del presente ricorso, di revocare e/o annullare /o dichiarare inefficaci le sanzioni dell'esclusione della prima squadra dal Campionato di Serie A2 maschile nonché la conseguente ammenda per come irrogata e i provvedimenti tutti contenuti nella pronuncia nei propri confronti, nonché ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, chiedendo ulteriormente l'adozione di ogni provvedimento idoneo a privare di efficacia la delibera impugnata e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in tesi, di disporre la reintegra della prima squadra della Mens Sana 1871 s.s.r.l.d. a r.l. al campionato di Serie A2 ovvero comunque concedere il titolo sportivo e/o ammettere la prima squadra, anche in soprannumero, al detto campionato per la stagione sportiva 2019/2020, ovvero, in ulteriore denegata ipotesi, al campionato di serie inferiore.

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