Ricorso della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Commissario Straordinario Divisione Calcio a 5
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del dott. Giuseppe Caridi, nella qualità di Commissario Straordinario della Divisione Calcio a cinque della LND, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI. Il ricorso è per la integrale riforma, previa sospensione dell’efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 017/2020-2021 - Registro Reclami n. 029/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 15 ottobre 2010 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stato respinto il ricorso degli odierni ricorrenti contro la decisione n. 2/TFN – SD 2020/2021, pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 2/TFN - SD 2020/2021 - reg. prot. 204/TFN-SD, notificata il 10 settembre 2020, che aveva accolto il ricorso presentato da alcuni componenti del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, per l'effetto, annullato il comunicato Ufficiale n. 15 del 7 luglio 2020 del Consiglio Direttivo della LND, con cui era stata disposto il commissariamento della medesima Divisione.
La Lega Nazionale Dilettanti ed il dott. Giuseppe Caridi chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare ed assorbente, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata ex artt. 33 e 57 del CGS, di sospendere immediatamente l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata;
- in ogni caso, previa conferma del provvedimento cautelare, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione impugnata e, per l’effetto, di dichiarare il difetto di giurisdizione e/o l’incompetenza funzionale degli organi di giustizia sportiva interni alla FIGC e, segnatamente del TFN e della CFA, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto avverso la delibera della LND ingiustamente impugnata;
- in linea gradatamente subordinata, e sempre previa conferma del provvedimento cautelare, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione impugnata e, per l’effetto, di accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso, così come originariamente proposto avverso la delibera della LND pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 15 del 7 luglio 2020, tenuto conto che tale delibera, in applicazione dell’articolo 14 dello Statuto e dell’articolo 11 del Regolamento della LND, rientra tra le attività “interne” della stessa Lega ed è di natura discrezionale, come tale sottratta al sindacato giurisdizionale degli organi di giustizia sportiva della FIGC;
- in ogni caso, e sempre previa conferma del provvedimento cautelare, in accoglimento del presente ricorso, di riformare integralmente la decisione impugnata e, per l’effetto, attesa la documentata sussistenza di gravi irregolarità, la delibera di commissariamento della Divisione Calcio a cinque, pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 15 del 7 luglio 2020.