Ricorso della Folgore Rubiera vs FIGC per la sconfitta a tavolino in favore della Vigor Carpaneto
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Folgore Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e l’U.S.D. Vigor Carpaneto per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata, con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, che ha respinto il reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo – C.R. Emilia Romagna – pubblicato con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016. Il Giudice Sportivo, con quella sentenza, ha irrogato, a carico della società reclamante, la perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore S. Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
di annullare la decisione impugnata della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso F.I.G.C., C.R. Emilia Romagna e, per l’effetto, di ripristinare il risultato maturato sul campo (di 1-1), annullando, altresì, l’ammenda di euro 150,00 irrogata alla stessa società ricorrente;
in via subordinata, di annullare la suddetta decisione impugnata, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito della Corte Sportiva d’Appello, con indicazione del corretto principio di diritto da applicare alla fattispecie.