Ricorso della Fiorentina contro Perugia e Atalanta per il premio di valutazione al calciatore Gianluca Mancini
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro le società AC Perugia Calcio S.R.L. e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, notiziando altresì la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, contro la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC (dispositivo pubblicato su C.U. n. 088/CFA dell’11 aprile 2019 e le motivazioni su C.U. n. 098/CFA dell’8 maggio 2019), con la quale è stato respinto il gravame della odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche (TFN-SVE), di cui al C.U. n. 15/TFV-SVE del 6 marzo u.s., confermandone l’esito della reiezione.
La vicenda trae origine dal ricorso della Fiorentina al TFN-SVE per lamentare il mancato recepimento delle somme ritenute adeguate, commisurate nel 50% del totale delle somme ricevute dal Perugia Calcio, come premio di preparazione del calciatore Mancini. La Fiorentina sostiene che tra il Perugia e l’Atalanta si siano poste in essere operazioni fittizie di trasferimento di calciatori, con alterazione del valore reale dei rispettivi cartellini, al fine di corrispondere una somma non adeguata alla stessa Fiorentina per la cessione del calciatore Gianluca Mancini.
La ricorrente Fiorentina chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale: di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare la decisione, per i motivi espressi nel ricorso;
- in subordine: di accogliere il ricorso e, ai sensi dell’art. 62, comma 2, CGS CONI, di rinviare la decisione agli Organi di giustizia della FIGC, in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.