Ricorso della Città di Gragnano contro la Sez. Vertenze Economiche del Tribunale Federale FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società ASD Città di Gragnano avverso la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore Giuseppe Rinaldi, quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.
La ricorrente ASD Città di Gragnano chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare e pregiudiziale: in riforma della decisione impugnata, di dichiarare l'improcedibilità, l'inammissibilità e la nullità del procedimento istruito innanzi alla Commissione Accordi Economici della FIGC, per la violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa;
- in via principale: di annullare la delibera impugnata, perchè palesemente viziata dall'assenza di un documento di cui si era chiesta l'acquisizione in sede dibattimentale;
- in subordine, di essere rimessa in termini, con rinvio del procedimento agli organi preposti, salvaguardando il diritto alla difesa, ed in particolare il principio del contraddittorio e dell'esibizione e deposito di documentazione attestante l'avvenuto pagamento o meno dell'accordo economico, sottoscritto dal calciatore.