Ricorso della ASD Vecchio contro la FIGC e il Comitato Regionale Lombardia LND
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD Vecchio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché contro la USOM Calcio ASD, avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 52 del 2 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo della odierna ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND della Delegazione Provinciale di Lodi, pubblicata sul C.U. n. 29 del 10 febbraio 2023, che aveva deliberato di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società; di comminare ad entrambe le Società l’ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva in ordine alla rissa scoppiata fra i propri tesserati e, quindi, la mancata conclusione regolare della gara; di comminare alla società USOM Calcio l’ulteriore ammenda di € 50,00 per responsabilità ex art. 6, secondo comma, CGS, con riferimento all’abbozzata aggressione all’arbitro; di comminare all’allenatore della società Usom Calcio, Raffaele Grico, la sanzione della squalifica per due giornate a seguito di scomposte e clamorose proteste nei confronti del Direttore di gara poste in atto sul terreno di gioco; nonché di comminare ai calciatori Carmelo Davide Dangeli e Vincenzo De Biasio la sanzione della squalifica per tre giornate avendo gli stessi, in aggiunta a scorrettezze di gioco, ingaggiato fra loro rabbioso alterco.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio - Usom Calcio, disputata in data 5 febbraio 2023 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone N, sospesa dal Direttore di gara per una rissa scatenatasi in campo.
La ricorrente, ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, chiede al Collegio:
- in via principale, ritenuta, preliminarmente, l’ammissibilità e la fondatezza del presente ricorso e delle motivazioni nello stesso esposte, di disporre l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Lombardia LND-FIGC, contenuta nel C.U. 52 del 2 marzo 2023 e relativa alla gara ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio - USOM Calcio del 5 febbraio 2023, con cui ha rigettato il suo reclamo, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale - Delegazione di Lodi - contenuta nel C.U. n. 29 del 10 febbraio 2023, nella parte in cui è stata comminata la perdita della gara anche alla ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio, oltre l’ammenda di € 150,00 per responsabilità oggettiva e la squalifica per tre giornate del giocatore D’Angeli Carmelo;
- in forza del predetto annullamento/revoca, si chiede di rinviare gli atti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R. Lombardia, affinchè, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito attenendosi al principio di diritto dichiarato dal Collegio.