Ricorso della Amatori & Union Rugby Milano contro decisione FIR
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Renato Benedetti, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby n. 20 del 4 gennaio 2019 che, nel respingere il reclamo proposto dalla ricorrente contro il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale del 5 dicembre 2018 - Comunicato B/08/GS (riunione del 5 dicembre 2018), ha confermato, a suo carico, la penalizzazione di 4 punti in classifica e la multa di € 100,00, in relazione alla gara del 2 dicembre 2018 – 7^ giornata di andata - tra la società Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l. e la società ASDL Rugby Varese, nonché della sanzione della sconfitta a tavolino della società istante, con il risultato di 0 - 20 in favore della ASDL Rugby Varese, in luogo del risultato conseguito sul campo di 26 - 24 per la Amatori Milano.
La vicenda trae origine dai fatti relativi alla gara disputata il 2 dicembre 2018 tra la Amatori Milano e la Rugby Varese, durante la quale la società ricorrente avrebbe schierato tra i propri 22 giocatori l’atleta Bus Mario, ritenuto di formazione straniera, portando così a 20 il numero di atleti di formazione italiana, in luogo dei 21 previsti.
Il ricorrente, sig. Renato Benedetti, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Amatori & Union Rugby Milano SSD a r.l., chiede:
- di revocare il provvedimento impugnato e le sanzioni inflitte alla Amatori Milano, omologando la gara del 2 dicembre 2018 con il risultato agonistico di 26 - 24 in favore della reclamante;
- in subordine, per l’esercizio del potere discrezionale, ex artt. 11 e 14 RdG FIR e il riconoscimento delle attenuanti generiche, di riformare il provvedimento impugnato, omologando la gara del 2 dicembre 2018 con il risultato agonistico conseguito sul campo; di revocare la sanzione della perdita della gara con il risultato di 20 - 0 in favore della Rugby Varese e la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica; di irrogare la sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia, ovvero altra sanzione che, ritenuta idonea, non pregiudichi in modo così severo il risultato del campo e la classifica generale.