Ricorso dell'USD Feltrese Prealpi contro FIGC, LND, CR LND Lombardia, ASD Union San Giorgio Sedico per la penalizzazione di un punto in classifica
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S.D. Feltrese Prealpi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il C.R. Veneto della L.N.D., nonché contro la società A.S.D. Union San Giorgio-Sedico per l’annullamento della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Veneto della LND (pubblicata sul C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2015) con la quale è stato respinto il ricorso della predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo Comitato (pubblicata sul C.U. n. 45 del 26 novembre 2014) con cui, in accoglimento del reclamo proposto in primo grado dalla ASD Union San Giorgio Sedico, è stata inflitta alla società ricorrente la punizione della perdita della partita, con il punteggio di 0-3, A.S.D. Union San Giorgio-U.S.D. Feltrese Prealpi del 16 novembre 2014, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza 2014/2015 – girone B, oltre alla sanzione aggiuntiva di un punto di penalizzazione in classifica.
La società ricorrente chiede, adducendo una violazione e/od erronea applicazione, nell’impugnata decisione, della normativa sui limiti di utilizzo, nel campionato di Eccellenza 2014/2015, dei calciatori in relazione all’età, di accertare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, della suddetta delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale, limitatamente alla parte della stessa con cui è stata ribadita la penalizzazione di un punto a carico del club appellante.