Ricorso del Vigor Lamezia contro la decisione della Corte di Appello federale FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi il ricorso presentato dalla società Vigor Lamezia s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale della F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale e/o la Lega Nazionale Dilettanti, nonché contro l'A.C.R. Messina s.r.l., il F.C. Forlì s.r.l., il San Marino Calcio s.r.l. e l'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per la riforma e/o l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari monocratiche, della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., pubblicata, con le motivazioni, sul C.U. n. 021/CFA del 9 settembre 2015, con la quale, in parziale accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Federale e dalla A.C.R. Messina s.r.l. avverso la decisione di primo grado (che aveva riconosciuto, a carico della ricorrente, la responsabilità diretta, per la violazione ascritta al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, sig. Claudio Arpaia, nonché la responsabilità oggettiva, per l'addebito attribuito al proprio direttore sportivo, sig. Fabrizio Maglia, e la responsabilità oggettiva, per le inadempienze imputate al sig. Felice Bellini, con irrogazione della sanzione di cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione 2015/2016, e l'ammenda di € 25.000,00) sono state inflitte alla ricorrente Vigor Lamezia la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica nel Campionato di Lega Pro, Divisione Unica 2014/2015 - Girone C, con conseguente assegnazione al Campionato di Serie D per la stagione 2015/2016 e l'ammenda di € 30.000,00.
La ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimità della suddetta decisione della Corte Federale d'Appello FIGC e, per l'effetto, che sia disposto l'annullamento, con integrale cancellazione delle sanzioni a carico della stessa Vigor;
in subordine, che sia esclusa la responsabilità diretta in illecito sportivo a proprio carico, per la condotta ascritta al sig. Arpaia e, per l'effetto, che venga limitata la sanzione con una lieve ammenda, in misura comunque inferiore a quella irrogata in sede endofederale;
conseguentemente che sia disposta la riammissione della società istante al Campionato di Lega Pro - Divisione Unica, 2015/2016, anche in sovrannumero, e che siano annullati, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla impugnata pronuncia;
in particolare, si chiede l’annullamento della delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui al C.U. n. 111/A del 1 settembre 2015, nella parte in cui prevede la sostituzione della Vigor Lamezia s.r.l. con l'A.C.R. Messina s.r.l. nel Campionato di Lega Pro Divisione Unica 2015/2016, fatta salva l'eventuale riammissione in sovrannumero della ricorrente;
nonché, in via cautelare: che sia sospesa l'esecutività e l'esecuzione dell'impugnata decisione di secondo grado e sia disposta l'ammissione della Vigor Lamezia al Campionato di Lega Pro 2015/2016; che siano differite le prossime gare dei Campionati di Lega Pro e di Serie D o, in subordine, quelle dei soli gironi in cui risultano inserite, rispettivamente, la A.C.R. Messina s.r.l. in Lega Pro, e la Vigor Lamezia s.r.l., in Serie D ovvero, in via ulteriormente gradata, quelle che dovrebbero vedere impegnate le due menzionate compagini, a data successiva al 16 settembre 2015 e/o comunque a data posteriore alla pronuncia sulle richieste cautelari.