Ricorso del sig. Alessio Secco per la cancellazione dall’iscrizione al Registro degli Agenti sportivi
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Alessio Secco contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avverso e per l’annullamento della “Comunicazione, ai sensi dell’art. 7, co. 3, Regolamento Agenti Sportivi CONI – prot. 21.22”, notificata a mezzo PEC in data 1° aprile 2022, con cui è stato comunicato al ricorrente che la “[…] Commissione Agenti Sportivi CONI, nella riunione del 29.03.22, ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del nominativo Alessio Secco dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 21.22) per mancanza del presupposto di cui all’art. 23 co. 1 del richiamato regolamento (ndr. del Regolamento Agenti Sportivi CONI approvato il 10 febbraio 2022) ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare; della Delibera della Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. del 29 marzo 2022, a tutt’oggi sconosciuta nei contenuti, in quanto non fornita nonostante la formale istanza di accesso agli atti presentata in data 12 aprile 2022, all’esito della quale la Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. ha deliberato la cancellazione “[…] del nominativo Alessio Secco dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 21.22)” per mancanza del presupposto di cui all’art. 23 co. 1 del richiamato regolamento, ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare; del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale – Elenco domiciliati, nella parte in cui l'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del suddetto Regolamento venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari e nella parte in cui l’art. 26, comma 2, dello stesso Regolamento, nella parte in cui dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21” venga interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura 3 compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Il ricorrente, sig. Alessio Secco, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare integralmente i provvedimenti impugnati e, per l’effetto, di disporre la immediata reiscrizione dello stesso nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del C.O.N.I. – Elenco domiciliati e/o, comunque, di disporre la immediata reiscrizione sino al 31 dicembre 2022, con il recupero, per l’anno 2022, dei mesi per cui vi è stata la ingiusta cancellazione;
- in via subordinata, e per il caso di incoerente ed illegittima interpretazione e applicazione dell’impugnato “Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I., in parziale disapplicazione e/o annullamento dell’art. 23, comma 1 (rubricato “Istituto della domiciliazione”) e dell’art. 26, comma 2 (rubricato “Entrata in vigore”), di dichiarare legittima la iscrizione dello stesso ricorrente nel Registro nazionale – “Elenco domiciliati”, in quanto agente sportivo già iscritto alla sezione agenti sportivi “stabiliti” del Registro nazionale entro la data del 14 maggio 2020 e, per l’effetto, di disporne la immediata reiscrizione.