Seleziona la tua lingua

Image

Ricorso del Palermo contro FIGC, Frosinone Calcio e Lega Nazionale Professionisti Serie B

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi un ricorso dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori – confermando, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, ed elevando quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi durante la partita tra il Frosinone Calcio S.r.l. e l’U.S. Città di Palermo S.p.a., valida per la finale dei play off del Campionato Nazionale di Serie B e disputata in data 16 giugno 2018.

 

La ricorrente chiede al Collegio, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della decisione impugnata:

  • di sanzionare il Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 17 CGS;
  • di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018;

 

In linea subordinata:

  • previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., di non omologare e/o annullare il risultato della partita del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa;
  • di ritenere e dichiarare l’applicabilità dei termini di cui al C.U. 32/2018 FIGC a tutte le partite dei play off, compresa la finale e, per l’effetto, di ritenere e dichiarare nullo e/o comunque, tamquam non esset la decisione di cui al Comunicato n. 200/2018 del Giudice Sportivo Lega B, rinviando il procedimento all’organo competente;
  • di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti per i motivi di cui al punto B) e, per l’effetto, rinviare il procedimento al giudice competente;
  • di ritenere e dichiarare l’applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 17, comma 4, CGS, lettera b), adottando il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara in danno del Frosinone;
  • di ritenere e dichiarare, comunque, l’applicabilità alla fattispecie della norma di cui all’art. 17, comma 4, CGS, lettera c), ordinando la ripetizione della gara di ritorno dei play off della stagione sportiva 2017/2018 del 16 giugno 2018 tra Frosinone e Palermo.

Archivio Attività Istituzionali