Ricorso del Napoli contro la sanzione per il mancato incontro con la Juventus
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Juventus F.C. S.p.A., La Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché, ove occorra, la Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC e il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A- Il ricorso riguarda l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020 (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.
La società ricorrente, S.S.C. Napoli, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di annullare la decisone della Corte Sportiva d'Appello Nazionale impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto di impugnazione) e, per l'effetto, rilevata la causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, o, comunque, riconosciuta la sussistenza del factum principis, di ordinare direttamente alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A ed alla FIGC, per quanto di rispettiva competenza, la disputa della gara Juventus – Napoli, valida per il campionato di Serie A 2020 - 2021, nonché la restituzione del punto di penalizzazione in classifica irrogato con la medesima sanzione.
Tale tipologia di decisione senza rinvio, si fonda:
- in ragione dell'applicazione dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- in ragione della natura dei vizi dedotti, consistenti in macroscopiche violazioni delle normative statali e sportive richiamate, di palese evidenza e ben più rilevanti rispetto alla comunque dedotta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia (che non sarebbe comunque possibile integrare in alcun modo in un eventuale giudizio di rinvio, essendo macroscopicamente disallineata dall'applicazione di ogni principio giuridico);
- in ragione della inconfigurabilità di alcuna eventuale ulteriore discrezionalità (da rimettere mediante rinvio al Giudice di Appello), trattandosi semplicemente di verificare l'illegittimità del mancato riconoscimento del caso di forza maggiore costituito dalla preclusione alla trasferta da parte delle Autorità sanitarie;
- in ragione dell'esigenza di celerità dell'intero procedimento giustiziale sportivo, volto a garantire che la gara in questione, laddove ne sia sancita la disputa, possa essere giocata in tempi più rapidi possibili, come peraltro indicato dall'art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- in ragione dei numerosi precedenti dello stesso Collegio di Garanzia che - laddove ha accolto i ricorsi avverso provvedimenti disciplinari aventi ad oggetto la perdita della gara a tavolino - ha annullato senza rinvio, disponendo la disputa della relativa gara.
In via subordinata:
- di annullare la decisone della Corte Sportiva d'Appello Nazionale impugnata, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto di impugnazione), rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito.