Ricorso del Licata Calcio contro FIGC per la squalifica di Marco Civilleri
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società A.S.D. Licata Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Il ricorso riguarda la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia della FIGC - LND, pubblicata sul C.U. n. 128/CSAT 06 del 23 ottobre 2018, con la quale il giudice di secondo grado, nel respingere il ricorso proposto della società Licata avverso la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato nei confronti del sig. Marco Civilleri, tesserato per la società istante, per i fatti relativi alla gara ASD Canicattì-ASD Licata Calcio del 30 settembre 2018 (4a giornata di andata del Campionato di Eccellenza Siciliana 2018/2019 - Girone A), ha aggravato la sanzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, CGS FIGC, disponendo la squalifica del calciatore sino al 31 dicembre 2019.
La ricorrente A.S.D. Licata Calcio chiede al Collegio di Garanzia:
- di accertare e di dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione impugnata;
- per l'effetto, di ridimensionare in maniera congrua e significativa la sanzione irrogata nei confronti del calciatore, sig. Marco Civilleri, in applicazione dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 19, comma 4, CGS: ciò, direttamente ad opera dell'adito Collegio ovvero, in subordine, previo rinvio al Giudice di seconde cure.