Ricorso del Legnano /FIGC sui ripescaggi in Lega Pro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso della società Legnano Calcio 1913 A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Interregionale e il Comitato Regionale Lombardia per la deliberazione del Presidente Federale FIGC del 7 agosto 2015, di cui al C.U. n. 89/A, inerente ai criteri e agli adempimenti da osservare, da parte delle società interessate, per la sostituzione della società F.C. Castiglione s.r.l. al Campionato di Divisione Unica di Lega Pro.
La ricorrente chiede, in via principale:
di annullare e/o riformare la suddetta delibera, nella parte in cui prevede l'integrazione dell'organico con un solo posto, invece di disporre l'integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di sette e, per l'effetto, di ordinare alla FIGC di procedere all'integrale completamento dell'organico sino alla concorrenza della sessantesima squadra avente diritto; per l'effetto, di disporre l'inserimento della società Legnano Calcio 1913 A.S.D. nei posti rimasti vacanti nel Campionato di Serie D;
di ordinare, in caso di mancata definizione del procedimento inerente alla legittimità del provvedimento impugnato, alla FIGC di posticipare l'inizio dei campionati di Lega Pro e LND fino alla definizione della controversia,
in via cautelare, di disporre la sospensione dell'inizio dei suddetti campionati per la stagione sportiva 2015/2016; in subordine, di disporre la sospensione delle dispute delle partite del legnano Calcio sino alla definizione del procedimento de quo.