Ricorso del Lecce contro la Lega Serie B per il contributo di solidarietà delle neoretrocesse
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Lecce S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB). Il ricorso riguarda la illegittimità della pretesa della stessa Lega di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di illegittimità/invalidità/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della società ricorrente di quanto previsto degli artt. 3 Capo I, art. 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.
La ricorrente, Unione Sportiva Lecce S.p.a., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso, dichiarando:
- l’illegittimità e/o invalidità e, comunque, l’inefficacia, nei suoi confronti, di quanto previsto e disposto negli artt. 3, capo I, e 7, capo II, del Codice di Autoregolamentazione, e, quindi, della pretesa della LNPB di obbligare la società ricorrente, al momento dell'iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, nonché delle conseguenze per il suo mancato versamento;
- la nullità/annullamento/inefficacia ed in ogni caso per la privazione di effetti nei confronti della ricorrente di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente;
- che la ricorrente non è tenuta ad effettuare il pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", previsto e disciplinato dagli artt. 3, capo I, e 7, capo II, in quanto norme prive della forma necessaria e, comunque, prive di effetti nei suoi confronti.