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Ricorso del Forlì per la partita contro il Carpi

COLLEGIO DI GARANZIA

il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Football Club Forlì s.s.d.a.r.l. nei confronti della Società Carpi AC s.s.d.a.r.l., della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Società Pol. Dil. Lentigione Calcio, con notifica anche alla Società Ravenna Football Club 1913 s.s.d.a.r.l., alla società U.S. Corticella s.s.d.r.l. e alla società A.S.D. Victor San Marino, per l'integrale annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 Codice di Giustizia Sportiva CONI, della decisione n. 0217/CSA-2023-2024 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, III° Sezione, presso la FIGC, in seno al Procedimento 0306/CSA/2023-2024, adottata il 29 aprile 2024 e comunicata in pari data, con successiva comunicazione dei motivi alle parti costituite avvenuta in data 3 maggio 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND n. 124 del 23 aprile 2024, con la quale è stato convalidato il risultato della gara Carpi AC s.s.d.a.r.l. - F.C. Forlì S.r.l., conclusasi con il punteggio di 2 - 1; nonché degli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente e da questa non conosciuti, in ogni caso comunque connessi e relativi alla disputa delle gare di play off del Campionato di Serie D, Girone D.

La vicenda trae origine dalla disputa, in data 21 aprile 2024, della gara del Campionato di Serie D, Carpi AC s.s.d.a.r.l. - F.C. Forlì S.r.l., conclusasi con il punteggio di 2 - 1, in occasione della quale è stato schierato, dalla Società Carpi AC s.s.d.a.r.l., il calciatore Tommaso Cecotti, asseritamente in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

La ricorrente, Società Football Club Forlì s.s.d.a.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, di disporre, in accoglimento della istanza ex art. 57, comma II, lett. d), Codice di Giustizia Sportiva CONI, e con provvedimento inaudita altera parte, la sospensione della decisione impugnata e, per l’effetto, di disporre la sospensione delle gare di play off del Campionato di Lega Nazionale Dilettanti, Serie D, Girone D, in programma per le prossime giornate di domenica 12 maggio 2024 e domenica 19 maggio 2024, e ciò sino alla definizione del presente giudizio;

- in via cautelare, in subordine, di disporre, in accoglimento della presente istanza ex art. 57, comma II, lett. d), Codice di Giustizia Sportiva CONI, l’audizione delle parti in data antecedente al 12 maggio 2024, riservando all’esito della stessa ogni provvedimento opportuno e conseguente;

- nel merito, di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ed in accoglimento dei motivi di ricorso, della Decisione/0217/CSA-2023-2024, pronunciata dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, III° Sezione, presso la FIGC, in seno al Procedimento 0306/CSA/2023-2024, adottata il 29 aprile 2024 e comunicata in pari data, con successiva comunicazione dei motivi alle parti costituite avvenuta in data 3 maggio 2024, la quale, a sua volta, confermava quanto disposto con decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale LND n. 124 del 23 aprile 2024, nonché di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma I, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ed in accoglimento dei motivi di ricorso, di eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, laddove esistenti, comunque lesivi dei suoi interessi e da questa non conosciuti, in ogni caso comunque connessi e relativi alla disputa delle gare di play off del Campionato di Serie D girone D, e, per l’effetto, di disporre l’annullamento della gravata decisione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente adozione di ogni provvedimento opportuno e conseguente, nonché di accertare e dichiarare l’invocata violazione dell’art. 21, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva FIGC e, altresì, di comminare a carico della società Carpi A.C. s.s.d.a.r.l. la sanzione di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, con adozione di ogni provvedimento opportuno e conseguente.

Il ricorso è corredato da istanza cautelare di sospensione della decisione impugnata e, per l’effetto, di sospensione della disputa delle gare di play off del Campionato di Lega Nazionale Dilettanti, Serie D, Girone D in programma per le prossime giornate di domenica 12 maggio 2024 e domenica 19 maggio 2024, e ciò sino alla definizione del presente giudizio. 

 

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