Ricorso del calciatore Michele Marconi contro la decisione della FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Michele Marconi (tesserato FIGC per la stagione sportiva 2020/2021) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC. Il ricorso riguarda la decisione emanata dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, nel solo dispositivo, in data 5 maggio 2021 (C.U. n. 101/A) e, nelle motivazioni, in data 11 maggio 2021, (C.U. n. 105/A), entrambe pubblicate e notificate alla parte in pari data, con la quale, in accoglimento del reclamo promosso dalla Procura Federale della FIGC contro la decisione n. 117/TFN-SD 2020/2021 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che aveva respinto il deferimento della Procura a carico di Michele Marconi, è stata irrogata, allo stesso Michele Marconi, ai sensi dell’art. 28, comma 2, CGS, la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi alla fine del primo tempo della gara Pisa S.C. 1909 – Chievo Verona del 22 dicembre 2020 (Campionato Serie B) e dal conseguente deferimento n. 8862/448pf20-21/GC/blp dell’8 febbraio 2021, spiccato, a carico del ricorrente Michele Marconi, dalla Procura Federale per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, commi 1 e 2, del codice di giustizia sportiva, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, sig. Michele Marconi, chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione impugnata, per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e del caso e, comunque, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace la sanzione disciplinare di dieci giornate di gara effettive irrogata all'esponente, ovvero, in estremo subordine, di ridurla in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, CGS FIGC;
- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e del caso e, comunque, per l'effetto, di revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace la sanzione disciplinare di dieci giornate di gara effettive irrogata all'esponente e di rinviare gli atti alla Corte Federale d'Appello della FIGC affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.