Ricorso congiunto Procura Generale e Federale FIT contro Bracciali, Starace e Federtennis
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport congiuntamente alla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) contro i sigg.ri Daniele Bracciali e Potito Starace, nonché nei confronti della FIT, in relazione ala decisione della Corte Federale d'Appello FIT (n. 16/2015 del 10 ottobre 2015), che, in parziale accoglimento dei ricorsi di Bracciali e Starace e in parziale riforma della sentenza di primo grado (radiazione per entrambi e ammenda di € 40.000,00 per il sig. Bracciali, ammenda di € 20.000,00 per il sig. Starace), ha prosciolto ambedue i reclamanti dalla contestazione di illecito sportivo e ha comminato, a carico del primo la sanzione dell'inibizione di 12 mesi, oltre alla sanzione pecuniaria di € 20.000,00, mentre ha prosciolto il secondo da qualsiasi contestazione ascrittagli.
Le ricorrenti Procure chiedono al Collegio:
in via principale, in accoglimento della presente impugnazione e in integrale riforma della gravata decisione, di decidere la controversia senza rinvio e quindi di condannare il sig. Daniele Bracciali alla sanzione della radiazione, oltre che al pagamento della somma di € 40.000,00 ed il sig. Potito Starace alla sanzione della radiazione oltre che al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, per la contestata violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 2 e dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia della FIT ovvero alla sanzione che il Collegio riterrà congrua; in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, di rinviare gli atti all'organo che ha emesso la ripetuta decisione, enunciando il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.