Ricorso congiunto di Stefano Commini e della società A.C. Prato contro FIGC e Procura Federale
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig. Stefano Commini e dalla società A.C. Prato SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC per l'annullamento della Decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0057/CFA-2022-2023, pubblicata e notificata in data 19 dicembre 2022, con la quale, nel respingere i reclami proposti dai suddetti ricorrenti, è stata confermata la Decisione n. 0087/TFNSD-2022-2023 del 24 novembre 2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, che ha irrogato, a carico del sig. Stefano Commini, l’inibizione per anni 1 e l’ammenda di € 500,00 e, a carico della A.C. Prato SSDARL, la penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00.
La vicenda trae origine dal deferimento (Prot. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg) del 14 ottobre 2022, depositato il 18 ottobre 2022, spiccato dal Procuratore Federale della FIGC a carico degli odierni ricorrenti, per la violazione, ascritta al sig. Stefano Commini, dell’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto della FIGC, per aver sottoscritto un accordo economico contenente una clausola compromissoria elusiva del c.d. vincolo di giustizia, proponendo di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale, devolvendola al Giudice Ordinario, contravvenendo ai principi dell’Ordinamento Federale e, in particolare, all’art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, nonché per la responsabilità diretta della A.C. Prato SSDARL, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Stefano Commini, così come riportati nei capi di incolpazione.
I ricorrenti, sig. Stefano Commini e A.C. Prato SSDARL, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma della Decisione impugnata e previa riduzione dei termini ex art. 60, comma 5, CGS CONI:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione della Corte Federale d’Appello ivi impugnata, per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di proscioglierli dagli addebiti disciplinari contestati;
- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa, con rinvio alla Corte Federale d’Appello della FIGC, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare la decisione impugnata, per i motivi esposti in narrativa, senza rinvio, riducendo e/o annullando le sanzioni inflitte ai ricorrenti nella misura ritenuta di giustizia o, in ipotesi, di annullare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte Federale d’Appello della FIGC, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, applicando il principio di diritto dichiarato dal Collegio.