Ricorso AIA contro sig. Gavillucci per riforma decisione CFA FIGC che ha annullato dismissione arbitro
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall’Associazione Italiana Arbitri (AIA) contro il sig. Claudio Gavillucci e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché dei sigg. Gianluca Rocchi, Luca Banti, Davide Massa, Paolo Valeri, Massimiliano Irrati, Marco Di Bello, Daniele Orsato, Daniele Doveri, Paolo Mazzoleni, Piero Giacomelli, Michele Fabbri, Marco Guida, Maurizio Mariani, Fabio Maresca, Giampaolo Calvarese, Rosario Abisso, Gianluca Manganiello, Fabrizio Pasqua e Luca Pairetto, per l'annullamento, previa sospensiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 54, comma 3, CGS CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. Unite, di cui al C.U. n. 067/CFA (2018/2019) in data 23 gennaio 2019, pubblicata, con il C.U. n. 071/CFA (2018/2019), in data 1 febbraio 2019, con cui la predetta Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Gavillucci, ha annullato, in parte qua, il Com. Uff. n. 1 del 30.6.2018 AIA, “nella sola parte in cui 'comunica' la dismissione del sig. Gavillucci Claudio dalla CAN A deliberata in pari data dal Comitato Nazionale e, per l'effetto, annulla il provvedimento con il quale l'AIA ha disposto la predetta dismissione", e per ogni conseguente provvedimento per la decisione nel merito senza rinvio della presente controversia, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, con rigetto delle domande tutte proposte dal sig. Claudio Gavillucci avverso la delibera del Comitato Nazionale AIA di cui al C.U. n. 1 del 30 giugno 2018 e gli atti ad essa prodromici, presupposti e preliminari ovvero, in via subordinata, con rinvio del presente giudizio alla Corte Federale d'Appello.
La ricorrente AIA chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare: di sospendere immediatamente ed anche inaudita altera parte, ai sensi degli artt. 33 e 54 del CGS CONI, la provvisoria esecutività della gravata decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, attesa la sussistenza dei gravi motivi esposti in narrativa;
- nel merito: di annullare la predetta decisione della CFA FIGC e, per l'effetto:
- in via principale: di decidere la controversia nel merito senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, e, accertata per i motivi esposti in narrativa, la inammissibilità ed infondatezza dei motivi di impugnazione proposti dal sig. Claudio Gavillucci al fine di sentir dichiarare l'annullamento della delibera del Comitato Nazionale dell'AIA di cui al C.U. n. 1 del 30 giugno u.s. e di tutti gli atti ad essa prodromici, presupposti, e preliminari e della ivi disposta dismissione del ricorrente dal ruolo della CAN A, di rigettare le domande tutte proposte dal medesimo sig. Gavillucci nel giudizio promosso contro l'AIA, in persona dl suo legale rappresentante p.t., e la FIGC, in persona del suo legale rappresentante p.t..
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di rinvio del presente giudizio alla CFA, di fissare i principi di diritto dell'ordinamento sportivo federale, come indicati in narrativa, cui il Giudice del rinvio deve attenersi nella definizione della presente controversia.