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Ricorso ASD Mussomeli e SC Nissa contro decisione CSA Sicilia LND/FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla società A.S.D. Mussomeli, in persona del presidente pro-tempore, sig. Munì Vincenzo, e dalla società A.S.D. Sport Club Nissa 1962, in persona del presidente pro-tempore, sig. Natale Ferrante, avverso e per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale – Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C.- Comitato Regione Sicilia, di cui al C.U. n. 419 CSAT n. 33 dell’11 maggio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Castelbuono, è stata riformata la decisione del giudice di prime cure (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla stessa Polisportiva Castelbuono, confermando il risultato maturato sul campo nell’incontro tra Sportclub Marsala 1912/Polisportiva Castelbuono del 23 aprile 2017 di 2-1 in favore della società Sportclub Marsala 1912) e, per l’effetto, è stato riomologato il risultato della suddetta gara, applicando alla società Sportclub Marsala la sanzione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3 (in favore della Polisportiva Castelbuono), per l’asserita, irregolare partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne schierato in assenza di autorizzazione.

 

Le società ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto:

- in via principale, di dichiarare l’annullamento senza rinvio - per violazione di norme di diritto nonché per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – della impugnata decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia presso la FIGC;
- in via subordinata, di riformare parzialmente la decisione e la sanzione irrogata, nella parte in cui applica alla società Sportclub Marsala 1912 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con modifica della stessa mediante irrogazione dell’inibizione per il dirigente che ha firmato la distinta dei calciatori e la squalifica del calciatore;
- in via ulteriormente subordinata, l’annullamento con rinvio, per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e giustificazione, alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, per la modifica della sanzione irrogata.

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