Ricorsi della Procura Generale dello Sport e della Procura FISE contro la sentenza Palmizi -Terruzzi
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport – firmato dal Procuratore Generale, Pref. Ugo Taucer, dal Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi - e dalla Procura Federale FISE - rappresentata dal Procuratore FISE, avv. Anselmo Carlevaro, dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Giorgia Pellerano - nei confronti del sig. Gianluca Palmizi e della sig.ra Marina Angela Terruzzi, nonché della Federazione Italiana Sport Equestri.
Il ricorso congiunto riguarda la riforma parziale della decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FISE, resa il 22 febbraio 2019, depositata in data 27 febbraio 2019 e pubblicata in pari data sul sito federale, all’esito del procedimento disciplinare, aperto dalla Procura Federale della FISE nei confronti degli odierni resistenti, con cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale pubblicata il 21 gennaio 2019 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Palmizi, la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e della sospensione per 12 mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, mentre nei confronti della sig.ra Terruzzi, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e della sospensione per 5 mesi da ogni carica o incarico sociale o federale, ai sensi dell’art. 6, lettere c) ed e), R.G.), la sig.ra Terruzzi è stata assolta dall’illecito contestato ed è stata ridotta, nei confronti del sig. Palmizi, la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, da mesi 12 a mesi 8, decorrenti dalla sentenza di primo grado, mentre è stata confermata la sanzione dell’ammenda, irrogata nella misura di 1.500,00.
La vicenda trae origine da un esposto presentato, il 24 aprile 2018, e dal successivo atto di incolpazione del 24 settembre 2018, con cui la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale il sig. Palmizi e la sig.ra Terruzzi, sulla base di quattro capi di incolpazione, dei quali il quarto (che qui interessa) contestava ad entrambi lo “svolgimento di attività sportiva agonistica equestre presso un centro non affiliato FISE – violazione art. 3 regolamento tecnico dell’attività sportiva agonistica equestre – applicazione art. 1, n. 1 del regolamento di giustizia”.
Le Procure ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso, di annullare parzialmente la decisione impugnata per la violazione di norme di diritto e, per l’effetto – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - di confermare le sanzioni disciplinari già comminate dal Tribunale Federale nei confronti dei signori Gianluca Palmizi e Marina Terruzzi.
In subordine, previo annullamento della suddetta gravata decisione, di rinviare il procedimento alla Corte Federale d’Appello, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi.