Ricorsi dei sig.ri Paolo Castellini e Thomas Algeri per la cancellazione dall’iscrizione al Registro degli Agenti sportivi
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto i ricorsi presentati, rispettivamente:
1) dal sig. Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi assunto alla riunione del 29 marzo 2022, formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi ,a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a tiolo non esaustivo, art. 2 c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione
Il ricorrente, sig. Paolo Castellini, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi l’esibizione della delibera assunta dalla medesima Commissione, comunicata con “Comunicazione ex art. 7, co. 3, Regolamento CONI Agenti Sportivi” del 31 marzo 2022 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con espressa riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all’esito della verifica dei documenti prodotti;
- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione a suo carico dal Registro CONI Agenti Sportivi elenco domiciliati per tutti i motivi dedotti;
- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, di riconoscere la validità e l’efficacia dell’iscrizione del ricorrente, già ottenuta per l’anno 2022, sia per il Registro Nazionale CONI sia per il Registro FIGC, in adesione all’interpretazione correttiva fornita nel presente ricorso delle norme relative sulla validità delle iscrizioni già avvenute e sull’entrata in vigore delle norme.
2) dal sig. Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi assunto alla riunione del 29 marzo 2022, formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi ,a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a tiolo non esaustivo, art. 2 c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione
Il ricorrente, sig. Thomas Algeri, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi l’esibizione della delibera assunta dalla medesima Commissione, comunicata con “Comunicazione ex art. 7, co. 3, Regolamento CONI Agenti Sportivi” del 31 marzo 2022 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con espressa riserva di integrare i motivi di cui al presente ricorso all’esito della verifica dei documenti prodotti;
- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione a suo carico dal Registro CONI Agenti Sportivi elenco domiciliati per tutti i motivi dedotti;
- in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, di riconoscere la validità e l’efficacia dell’iscrizione del ricorrente, già ottenuta per l’anno 2022, sia per il Registro Nazionale CONI sia per il Registro FIGC, in adesione all’interpretazione correttiva fornita nel presente ricorso delle norme relative sulla validità delle iscrizioni già avvenute e sull’entrata in vigore delle norme.