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Respinto il ricorso dell’Udinese Calcio

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della camera di consiglio telematica, tenuta nella giornata di ieri, seguita alla discussione del ricorso in data 22 ottobre:

HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2024, presentato, il 10 settembre 2024, dall’Udinese Calcio S.p.A. in contraddittorio con la Hellas Verona F.C. S.p.A., nonché con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), avente ad oggetto la richiesta di riforma e/o di annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, distinta dal numero 004/2024/CFA, comunicata, a mezzo pec, in data 12 luglio 2024, con la quale: è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione n. 33 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche FIGC del 29 aprile 2024 (che, in parziale accoglimento del ricorso della Hellas Verona S.p.A., ha condannato la società Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 180.242,50, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo) e, nel contempo, è stato accolto, per quanto di ragione, il reclamo proposto, avverso la medesima decisione, dalla Hellas Verona S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, è stata condannata l’Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere all’Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 318.377,50 per capitale, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga, delle singole quote ad esse spettanti del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; è stata, altresì, condannata l'odierna ricorrente a rimborsare alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 15.242,50, corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della Dispute Resolution Chamber FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al rimborso; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE IN PARTE SEGUANO LA SOCCOMBENZA ED IN PARTE SIANO COMPENSATE TRA LE PARTI E SIANO LIQUIDATE IN € 1.200,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE HELLAS VERONA S.P.A.

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