Accolti 3 ricorsi della Procura Generale del CONI: rinviati alla Corte Federale d'Appello FIT i casi Starace e Bracciali. Quattro anni a Mammola (FIGC), radiato Paolo Giani Margi (FISE)
Il Collegio di Garanzia ha assunto i seguenti provvedimenti:
Ha ACCOLTO il ricorso della Procura Generale dello Sport CONI e della Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) contro Daniele Bracciali e Potito Starace, nonché nei confronti della FIT, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 16/2015 del 10 ottobre 2015, che, in parziale accoglimento dei ricorsi degli incolpati e in parziale riforma della sentenza di primo grado endofederale (radiazione per entrambi e ammenda di € 40.000,00 per Bracciali, ammenda di € 20.000,00 per Starace), ha prosciolto ambedue i reclamanti dalla contestazione di illecito sportivo e ha comminato, a carico del primo la sanzione dell'inibizione di 12 mesi, oltre alla sanzione pecuniaria di € 20.000,00, mentre ha prosciolto il secondo da qualsiasi contestazione ascrittagli; ciò premesso, ha annullato con rinvio la decisione impugnata e, per l’effetto, ha trasmesso gli atti alla Corte Federale d’appello FIT per la rinnovazione del secondo grado di giudizio, applicando il principio di diritto, di cui in motivazione;
HA RESPINTO il ricorso di Daniele Bracciali contro Potito Starace nonché contro la Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) avverso la suddetta decisione ed ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000, oltre accessori di legge.
HA ACCOLTO il ricorso della Procura Generale dello Sport del CONI contro Antonio Di Mattia, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, III^ sezione, di cui al C.U. n. 042/CFA del 21 ottobre 2015, nella parte in cui ha stabilito, in integrale riforma della decisione impugnata, il proscioglimento del sig. Di Mattia dagli addebiti contestatigli nel giudizio di primo grado endofederale, annullando la sanzione precedentemente inflitta; CIO’ premesso, ha annullato senza rinvio la decisione iimpugnata e, per l’effetto, ha confermato la sentenza dell’organo di primo grado di giudizio endofederale (3 anni di squalifica);
HA ACCOLTO il ricorso della Procura Generale dello Sport del CONI contro Roberto Mammola, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), avverso la suddetta decisione nella parte in cui ha stabilito, in parziale accoglimento del ricorso in appello, la riduzione della relativa sanzione inflitta dal giudice di primo grado endofederale a 10 mesi di squalifica; cio’ premesso, ha annullato senza rinvio la deciisone iimpugnata e, per l’effetto, ha confermato la sentenza dell’organo di primo grado di giudizio edofederale (4 anni di squalifica);
HA ACCOLTO il ricorso presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) contro il sig. Paolo Giani Margi, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FISE, pubblicata in data 9 ottobre 2015, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado endofederale (che aveva irrogato al sig. Margi ricorrente la sanzione della radiazione dalla FISE), ha comminato allo stesso Margi la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale per anni 4; cio’ premesso, ha annullato senza rinvio la decisione iimpugnata e, per l’effetto, ha confermato la sentenza dell’organo di primo grado di giudizio edofederale (radiazione);
HA RESPINTO il ricorso del sig. Paolo Giani Margi avverso la suddetta decisione ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000, oltre accessori di legge.