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Respinti i ricorsi promossi da Antonio Arbotti, Cosimo D'Eboli e Antonio Mazzei contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presieduto dal Presidente Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le ulteriori, seguenti determinazioni:

 

1) Ha respinto il ricorso presentato il 22 settembre 2017 da Fernando Antonio Arbotti contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. FIGC del 25 agosto 2017, n. 033/CFA), con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 62/2016, sono state confermate dall'organo di secondo grado endofederale le sanzioni dell'inibizione di 5 anni, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, e dell'ammenda di € 50.000,00, precedentemente irrogate con decisione della CFA del 22 luglio 2016 (CU n. 010/CFA), per l’asserita violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 2, e 6, del Codice della Giustizia Sportiva della FIGC;

 

2)  Ha respinto il ricorso presentato il 25 settembre 2017 da Cosimo D'Eboli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 030/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale di primo grado - Sezione disciplinare - è stata confermata, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione dell'inibizione per 3 anni e 6 mesi ed è stata ridotta in € 10.000,00 la sanzione pecuniaria dell’ammenda, per l’asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.;

 

3) Ha respinto il ricorso presentato il 25 settembre 2017 da Antonio Mazzei contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale della F.I.G.C. e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul C.U. n. 033/CFA del 25 agosto 2017, con la quale, in parziale riforma della decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Calabria, è stata ridotta, a carico dell’odierno ricorrente, la sanzione dell'inibizione irrogata col precedente grado di giudizio ad anni tre, per l’asserita violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.;

Ha altresì disposto che, con riferimento a tutti e tre i ricorsi, le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

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