Respinti i ricorsi presentati da Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio. Estinto il procedimento del Legnano, ratificata la rinuncia del Messina
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Zaccheo, ha respinto i ricorsi presentati a fine agosto dalle società Taranto, Fondi, Viterbese-Castrense, Sambenedettese e Gubbio avverso la delibera del Presidente FIGC del 7 agosto u.s., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.
Le società ricorrenti sono state, altresì, condannate al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente FIGC, liquidate nella misura di € 2.000,00 per ogni singolo ricorso.
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia ha, altresì, dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso del Messina, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente, accettata dalla intimata FIGC, ed estinto il procedimento promosso dalla società Legnano contro la FIGC, relativamente al quale era intervenuta la rinuncia della società ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso e prima della costituzione in giudizio della intimate FIGC e LND.
Sia il ricorso del Messina che quello del Legnano avevano ad oggetto la suddetta delibera del Presidente FIGC del 7 agosto., recante i termini e gli adempimenti per la sostituzione della società FC Castiglione (rinunciataria) in Lega Pro.