Respinti i ricorsi Pomponi /FISE, Rossi /FGI. Comunicazioni sui casi Barcellona e Rossini /FIDS
Collegio di Garanzia
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal Cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze tenutesi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso presentato il 18 gennaio 2018 dal sig. Paolo Pomponi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri, (F.I.S.E.), emessa il 18 dicembre 2017, resa nel procedimento disciplinare iscritto al R.G. n. 16/17 FISE. La sentenza, in riforma della decisione di primo grado endofederale (che aveva irrogato allo stesso sig. Pomponi la sanzione della sospensione di 30 giorni da ogni carica o incarico sociale o federale inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché la sanzione del pagamento dell’ammenda pari ad € 1.000,00, per essere stato ritenuto responsabile di non aver prestato la dovuta attenzione circa l’identità ed il valore del cavallo nel rapporto obbligatorio sottostante alla compravendita), è stata irrogata, al ricorrente, anche la sospensione dell’autorizzazione a montare per 5 mesi;
- HA ACCOLTO il ricorso presentato il 12 febbraio 2018, dalla Procura Generale dello Sport, a firma del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, nei confronti della Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), nonché dei sigg. Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini. Il ricorso riguarda la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIDS, di cui al C.U. n. 1/18, resa in data 12-17 gennaio 2018 e, nei procedimenti disciplinari riuniti CFA nn. 1-2/2018 - RGPF 38/17, nella parte in cui, in parziale accoglimento degli appelli interposti dagli incolpati, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIDS, di cui al C.U. n. 34/17 del 6 ottobre 2017, pubblicata il giorno seguente, e, per l'effetto, ha condannato i suddetti tesserati Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini per la violazione dell'art. 16 del Regolamento Organico, riducendo le sanzioni inflitte in primo grado (squalifica per anni uno e mesi 6, più ammenda di € 1.000,00, a carico del sig. Barcellona; squalifica per anni uno più l’ammenda di € 700,00, a carico della sig.ra Rossini) e rideterminandole, per il sig. Barcellona, nella squalifica pari a mesi sei, oltre all’ammenda di € 1.000,00, e, per la sig.ra Rossini, nella squalifica pari a mesi uno più l’ammenda di € 250,00;
- HA RESPINTO il ricorso presentato il 16 febbraio 2018, dalla signora Maria Grazia Rossi contro la Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), la Procura Federale della FGI, la Corte Federale ed il Tribunale Federale della FGI, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FGI n. 1 del 22 gennaio 2018, con la quale, all’esito del procedimento disciplinare iniziato con deferimento della Procura Federale FGI il 3 agosto 2017, è stata irrogata, alla ricorrente, la sanzione dell’inibizione, per dieci mesi, allo svolgimento di attività, presso la FGI ed il CONI, e il pagamento dell’importo globale di euro 2.000 di cosiddette spese di giustizia;