Respinti i ricorsi di Fabrizio Maglia e di Vincenzo Pastore contro la FIGC
Collegio di Garanzia
La sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi oggi, presieduta dal Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha assunto le seguenti decisioni:
- Ha respinto il ricorso presentato dal sig. Fabrizio Maglia, nell’ambito del filone “dirty soccer”, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Vigor Lamezia s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC. Il ricorso riguardava la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 056/CFA dell’ 8 novembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e revisione, ex art. 39 CGS, presentato dallo stesso ricorrente contro la decisione della CFA/FIGC, di cui al C.U. n. 21/CFA del 9 settembre 2015, che, ritenuto il sig. Maglia responsabile della violazione dell'art. 7, c. 1,2 e 7, CGS, gli ha irrogato la sanzione dell'inibizione per 4 anni e 6 mesi e dell'ammenda nella misura di euro 80,000.00, nonché per l’impugnazione di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso; ha, altresì, condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
- Ha respinto il ricorso presentato dal dott. Vincenzo Pastore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC (con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI). Il ricorso riguardava la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata al ricorrente dell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7 del CGS FIGC; ha, altresì, condannato il ricorrente a pagare le spese del giudizio, liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.