Respinti cinque ricorsi dalla Quarta Sezione tra cui Sampdoria e Genoa
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, oggi al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2023, presentato, in data 3 luglio 2023, dal sig. Vincenzo De Gregorio,in proprio e in qualità di legale rappresentante della Accademia Italiana Fitness Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, contro la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 2/2023 della Corte Federale di Appello della FITP, pubblicata in data 3 giugno 2023, resa a definizione del procedimento n. 10/2022, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FITP n. 5/2023 del 4 aprile 2023, pubblicata e comunicata alle parti in data 14 aprile 2023 (che aveva condannato la Accademia Italiana Fitness SSD a.r.l al pagamento della sanzione pecuniaria di € 12.000,00 e alla sanzione inibitiva dell’esclusione da due Campionati successivi a quello in corso, ed aveva, altresì, condannato il sig. Vincenzo De Gregorio al pagamento della sanzione pecuniaria di € 6.000,00 e alla sanzione inibitiva della sospensione da qualsiasi attività federale per 12 mesi), è stata rideterminata, a carico della Accademia Italiana Fitness SSD a.r.l,, la sanzione pecuniaria inflitta in € 10.000,00 e la sanzione inibitiva dell'esclusione da un Campionato successivo a quello in corso, con conferma per il resto della decisione del Giudice di prime cure, ivi comprese le sanzioni inflitte al sig. Vincenzo De Gregorio; NULLA PER LE SPESE;
2) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2023, presentato, in data 28 luglio 2023, dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità della pretesa della LNPB di ottenere dalla suddetta ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B", come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MUSIRA DI €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE LNPB;
3) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2023, presentato, in data 31 luglio 2023, dal Genoa C.F.C. S.p.A. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del Parma Calcio 1913 S.r.l. per l'annullamento/revoca/riforma della decisione n. 0001/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello, IV Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 23 giugno 2023 e, quanto alla decisione integrale, il 1° luglio 2023 (Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023), con cui è stato accolto parzialmente il reclamo promosso dal Parma Calcio 1913 S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche del 19 maggio 2023 (con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società emiliana, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta asseritamente illecita della società Genoa, in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore Azevedo Junior Hernani), è stato condannato il Genoa C.F.C. S.p.A. a corrispondere al Parma Calcio 1913 l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; SPESE COMPENSATE;
4) HA RESPINTO, PERCHE’ INAMMISSIBILE E, COMUNQUE, INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2023, presentato, in data 17 agosto 2023, dal sig. Lorenzo Esposito contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIPAV del 4 agosto 2023 che, nel confermare parzialmente la decisione del Tribunale Federale FIPAV del 14 giugno 2023, ha irrogato al ricorrente la sanzione di mesi otto (8) di sospensione da ogni attività sportiva; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MUSIRA DI €500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIPAV;
5) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2023, presentato, in data 24 agosto 2023, dal sig. Daniele Stazio contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello FIPAV, resa nota nel Comunicato Ufficiale n. 1 del 24 luglio 2023, di rigetto del reclamo proposto dal Sig. Stazio Daniele avverso la decisione del Tribunale Federale resa nota con il Comunicato Ufficiale n. 82 del 15 giugno 2023; per la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento di penalizzazione rubricato FIPAV - Registro Ufficiale 2023 N. 0000143/UDG - U 06/02/2023, emesso dal Responsabile Nazionale del Settore Nazionale Ufficiali di Gara, Sig. Luigi Roccatto, nei confronti del signor Stazio, per accertata e dichiarata violazione dell’art. 18 Regolamento Struttura Tecnica, dell’art. 23 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, dell’art. 59 dello Statuto Federale, degli artt. 20, 22 e 23 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, del principio di lealtà, probità e rettitudine, nonché dell’art. 3 dell’Informativa Arbitri di Ruolo B e dell’art. 1, comma 4, Statuto FIPAV e, conseguentemente, per la dichiarazione di nullità o annullamento del provvedimento/nota di modifica del piano di impiego del Referente Commissione Ruolo B emesso dal signor Alberto Falzoni del 20 marzo 2023, con ogni conseguente statuizione; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MUSIRA DI €500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIPAV.