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Respinta istanza cautelare, ricorso Ternana/Lega Serie B assegnato alla I Sezione

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto con il quale ha respinto l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte richiesta dalla società Ternana Calcio avverso l'impugnata delibera del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Ciò non ritenendo sussistenti, allo stato degli atti, le esigenze cautelari invocate ai fini della assunzione del suddetto, richiesto provvedimento di sospensione.

Il ricorso in oggetto è stato contestualmente assegnato alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.

 

Il ricorso della Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della FIGC e della società AC Pisa 1909 S.r.l. è volto all'annullamento della delibera del Presidente della LNP Serie B, pubblicata sul C.U. n. 11 del 26 agosto 2016, con la quale è stato disposto, a norma dell'articolo 28.2 dello Statuto della LNP Serie B, il rinvio d'ufficio della gara Ternana-Pisa, valevole per la prima giornata del campionato di serie B, stagione sportiva 2016-2017 (ed in programma oggi, 27 agosto 2016, alle ore 20.30), a data da destinarsi.
La società ricorrente ha chiesto al Presidente del Collegio di Garanzia di sospendere con proprio decreto, in via cautelare ed inaudita altera parte, il provvedimento impugnato e di far disputare regolarmente la suddetta gara, in programma oggi, 27 agosto, alle ore 20.30; in subordine, di ordinare, con decreto, la disputa della gara Ternana-Pisa nei giorni di domenica 28 agosto 2016 o lunedì 29 agosto 2016.
Nel merito, la società ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.

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