Quattro determinazioni emesse dalla Quarta Sezione
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) HA RESPINTO il ricorso, presentato congiuntamente, il 19 marzo 2019, dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, dalla Procura Federale FISE, in persona del Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro e dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Giorgia Pellerano, nei confronti del sig. Gianluca Palmizi e della sig.ra Marina Angela Terruzzi, nonché della Federazione Italiana Sport Equestri, per la riforma parziale della decisione assunta dalla Corte Federale di Appello della FISE, del 22 febbraio 2019, depositata il 27 febbraio 2019 e pubblicata in pari data sul sito federale, con cui, in riforma della decisione del Tribunale Federale pubblicata il 21 gennaio 2019, la sig.ra Terruzzi è stata assolta dall’illecito contestatole ed è stata ridotta, nei confronti del sig. Palmizi, la sanzione della sospensione da ogni carica o incarico sociale o federale, da mesi 12 a mesi 8, decorrenti dalla sentenza di primo grado, mentre è stata confermata la sanzione dell’ammenda, irrogata nella misura di € 1.500,00;
2) HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso, presentato il 3 aprile 2019 dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e la Procura Federale FCI avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FCI (I Sezione), pronunciata il 1° marzo 2019 e comunicata in pari data, nel giudizio disciplinare n. 1/19 R.G. a carico del medesimo ricorrente, con la quale è stata confermata integralmente la sanzione dell'inibizione temporanea di 12 mesi, pronunciata dal Tribunale Federale FCI - I Sez. in data 11 gennaio 2019, pubblicata sul C.U. n. 1/2019, nei procedimenti riuniti n. 16/18 e 17/18 R.G., per la violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, 54, comma 3, dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI. PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA, CON RINVIO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FCI;
3) HA ACCOLTO il ricorso, presentato, il 23 aprile 2019, dal sig. Francesco Cutruzzulà contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FPI n. 2 del 25 marzo 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 26 marzo, che, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FPI n. 2/19 dell'8 gennaio 2019 (relativa al procedimento disciplinare n. 49/2018), ha confermato, a carico del sig. Cutruzzulà, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per 130 giorni, per avere egli usato sui social network "espressioni irriguardose ed offensive nei confronti di Organismi della FPI", in violazione del combinato disposto dell’art. 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia e dell’art. 29 del Regolamento dei tecnici sportivi FPI; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA;
4) HA ACCOLTO il ricorso, presentato il 23 aprile 2019, dal sig. Francesco Cutruzzulà contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello FPI n. 3/2019 del 25 marzo 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 26 marzo, che, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, ha confermato la decisione n. 5/19 del TFN FPI (relativa al procedimento disciplinare n. 37/2018), la quale ha irrogato, a carico del medesimo sig. Cutruzzulà, la sanzione della sospensione di 120 giorni da ogni attività agonistica, sociale e federale oltre all'ammenda pari a 15 quote di tesseramento, per avere l'incolpato "organizzato, nelle date 7/8/9 settembre 2018 a Rossano, in qualità di Presidente dell'ANAP (Associazione Nazionale Allenatori Pugilato), associazione attualmente non riconosciuta dalla FPI, un corso di aggiornamento/formazione di pugilato, "stage di tecnica e tattica pugilistica", rivolto a giovani tecnici FPI, senza chiedere la preventiva autorizzazione alla FPI che ha la competenza esclusiva sulle attività inerenti la formazione dei tecnici di pugilato", oltre a non aver collaborato attivamente con la Procura Federale, in violazione dell’art. 1 dello Statuto Federale, degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia, degli artt.1, 2, 27 e 29 del Regolamento dei Tecnici sportivi; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA.