Quattro decisioni della Seconda Sezione dopo la sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2023, presentato congiuntamente, in data 7 settembre 2023, dai sigg. Raffaele De Clemente, Antonio Di Giorgio, Luigi Fasano, Raffaella Orilia, Antonio Della Rocca, Vincenzo Lamberti, Giuseppe Carrotta, Pasquale Russo, Raffaele Apicella, Aurora Bisogno e Salvatore D'Antuono contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, la Procura Federale della FIGC, la Procura Interregionale della FIGC, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, con notifica anche alla ASD Bombonera, al sig. Luca Guadagnolo, al sig. Angelo Di Leone, in proprio e quale presidente, all’epoca dei fatti, della ASD Polisportiva Faicchio, all'ASD Madonnelle, alla sig.ra Addolorata Guaglione, all'ASD S. Anastasia Calcio 1945, alla sig.ra Carlotta Curcio, all’ASD De Lucia ed al sig. Ciro Antonio De Lucia, avverso e per l'annullamento e/o riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 08/2022-2023, CFA Registro procedimenti n. 0157/CFA/2022-2023, pubblicata il 13 luglio 2023, notificata il 13 luglio 2023, con la quale, in accoglimento del reclamo del Procuratore Federale interregionale del 9 giugno 2023 avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con il C.U. n. 44/TFT del 1° giugno 2023, notificata il 5 giugno 2023, che aveva dichiarato improcedibile il deferimento del Procuratore interregionale Federale, è stata irrogata, a carico, tra gli altri, dei suddetti ricorrenti, la sanzione di 4 mesi di inibizione; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2023, presentato, in data 13 ottobre 2023, dal sig. Matteo Dionisi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del Procuratore Federale presso la FIGC e del Procuratore Generale presso il CONI per l'annullamento/revoca in parte qua della decisione della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, n. 0044/CFA-2023-2024 del 9 ottobre 2023, comunicata, quanto al dispositivo, il 3 ottobre 2023 (Registro procedimenti n. 0036/CFA/2022-2023), con la quale è stato rigettato il reclamo promosso, tra gli altri, dal suddetto ricorrente e, per l’effetto, confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0051/TFNSD-2023-2024 del 15 settembre 2023, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. Matteo Dionisi, la sanzione della squalifica per due mesi, a decorrere dall’inizio del campionato di competenza; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2024, presentato, in data 10 gennaio 2024, dal sig. Giovanni Esposito contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Lazio FIGC - LND, la Procura Federale presso la FIGC e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per la integrale riforma del Comunicato Ufficiale emesso dalla Corte Federale di Appello della FIGC, Decisione n. 0060/CFA-2023-2024, Registro Procedimenti n. 0054/CFA/2023-2024, pubblicato e notificato in data 11 dicembre 2023, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 119 del 27 ottobre 2023, con la quale è stata comminata al sig. Giovanni Esposito la squalifica per anni quattro, nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso tra cui: il Dispositivo/0053/CFA-2023-2024 emesso dalla Corte Federale di Appello presso la FIGC; il Comunicato Ufficiale n. 63 del 20 settembre 2023, delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il Comunicato Ufficiale n. 119 del 27 ottobre 2023, delibera con motivazioni del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Lazio; il deferimento nei confronti del sig. Giovanni Esposito, emesso dalla Procura Federale, Prot. 4598/909pf22-23/GC/PM/gb del 21 agosto 2023; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2024, presentato, in data 3 maggio 2024, dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Floria 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale presso la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d’Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 104/CFA/2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il reclamo iscritto al n. 90/CFA/2023-2024 proposto dalla suddetta ricorrente e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 142/TFNSD/2023-2024, depositata e comunicata il 29 gennaio 2024, nella parte in cui è stata inflitta alla società ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), nel procedimento disciplinare n. 239 pf 23-24, la sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione corrente; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 100/CFA/2023-2024 della Corte Federale d’Appello presso la FIGC del 3 aprile 2024, con il quale è stato respinto il reclamo n. 90/CFA/2023-2024; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.