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Quarta Sezione: le udienze del 22 ottobre 2024

Collegio di Garanzia

Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D’Alessio, ha fissato la data della prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà in data 22 ottobre 2024, a partire dalle ore 15.00, e sarà preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:

  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2024, presentato, in data 13 giugno 2024, dal dott. Alessandro Clò nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e della Procura Federale della FIPAV, con notifica effettuata nei confronti dei sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Andrea Bergamini, Elisa Pedroni, Eugenio Gollini e Luca Rigolon, avverso il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 15 maggio 2024, con il quale, nel rigettare il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Tribunale Federale della FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22 marzo 2024, che ha irrogato, a carico del dott. Alessandro Clò, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2024, presentato congiuntamente, in data 14 giugno 2024, dai sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Elisa Pedroni, Eugenio Gollini e Luca Rigolon contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la Procura Federale della FIPAV e il sig. Alessandro Clò avverso il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 15 maggio 2024, con il quale, nel rigettare il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti, è stato confermato il provvedimento del Tribunale Federale della FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22 marzo 2024, che ha irrogato, a carico dei sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Elisa Pedroni e Luca Rigolon, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12, nonché, a carico del sig. Eugenio Gollini, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2024, presentato, in data 31 luglio 2024, dall’avv. Stefano Di Salvatore nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR) avverso la decisione n. 10 - s.s. 2023/2024, emessa dalla Corte Federale di Appello FIR, in data 25 giugno 2024, depositata in Segreteria il 3 luglio 2024 e pubblicata nella medesima data, con la quale è stato respinto il reclamo del suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIR n. 17 S.S. 2023-2024, che ha irrogato, a carico dell'avv. Stefano Di Salvatore, la sanzione della interdizione di anni 1, per la violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo e 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia FIR;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2024, presentato, in data 5 settembre 2024, dal sig. Germano D'Arcangeli contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) avverso e per l'annullamento del provvedimento della Corte Federale di Appello FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 25 luglio 2024 (CFA n. 2), notificato il 7 agosto 2024, con il quale, visto l'art. 116, comma 7, R.G., è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 532 del 12 aprile 2024 (TFN n. 44), con cui è stata irrogata, a carico del sig. Germano D'Arcangeli, la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 6, da collegare alla sanzione della inibizione per anni 3, irrogata, nei suoi confronti, in altro procedimento, e complessivamente fino alla data del 20 gennaio 2028, ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, R.G.;
  1. ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2024, presentato, in data 10 settembre 2024, dall’Udinese Calcio S.p.A. in contraddittorio con la Hellas Verona F.C. S.p.A., nonché con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), avente ad oggetto la richiesta di riforma e/o di annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Federale di Appello FIGC, Sezioni Unite, distinta dal numero 004/2024/CFA, comunicata, a mezzo pec, in data 12 luglio 2024, con la quale: è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione n. 33 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche FIGC del 29 aprile 2024 (che, in parziale accoglimento del ricorso della Hellas Verona S.p.A., ha condannato la società Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 180.242,50, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo) e, nel contempo, è stato accolto, per quanto di ragione, il reclamo proposto, avverso la medesima decisione, dalla Hellas Verona S.p.A. e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, è stata condannata l’Udinese Calcio S.p.A. a corrispondere all’Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 318.377,50 per capitale, oltre agli interessi legali dalla data di pagamento, alle società estere FK Pribram, FC Sellier & Bellot Vlasim e Slavia Praga, delle singole quote ad esse spettanti del contributo di solidarietà e fino alla data di restituzione delle stesse; è stata, altresì, condannata l'odierna ricorrente a rimborsare alla società Hellas Verona F.C. S.p.A. la somma complessiva di € 15.242,50, corrisposta alla società FC Sellier & Bellot Vlasim in esecuzione della decisione della Dispute Resolution Chamber FIFA tms9640 dell'11 febbraio 2022, oltre agli interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al rimborso;

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