Quarta Sezione: la prossima sessione di udienze si terrà il 12 febbraio 2018
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal con. Dante D'Alessio, si riunirà il prossimo 12 febbraio 2018, a partire dalle ore 15.00, e sarà preordinata ad esaminare i ricorsi di seguito indicati:
1) ricorso presentato dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 17/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 75/2017, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 10 mesi e 20 giorni, per la violazione degli artt.1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in riforma della sentenza già emessa dalla medesima CFA in data 27 luglio 2017, che aveva precedentemente irrogato allo stesso ricorrente la sanzione dell’inibizione per un anno e quattro mesi;
2) ricorso presentato dal sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato lo stesso sig. Roscini alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi, per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi;
3) ricorsi iscritti al R.G. n. 3/2018 (Procura CONI/FIR del 10.1.2018), n. 4/2018 (Procura FIR/FIR del 12.1.2018), n. 5/2018 (Zanovello/FIR del 12.1.2018), n. 6/2018 (Amore/FIR del 12.1.2018) e n. 7/2018 (Lorigiola/FIR del 12.1.2018), tutti promossi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) n. 1 s. s. 2017/2018, emessa in data 5 dicembre 2017 e pubblicata il successivo 14 dicembre, la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dai sigg. Amore, Innocenti, Lorigiola e Zanovello, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. Innocenti e rideterminato le sanzioni, a carico dei sigg. Amore Lorigiola e Zanovello, nella misura di mesi quattro di interdizione ciascuno, in luogo dell'interdizione per mesi sei, a carico dei sigg. Amore e Lorigiola, e per mesi diciotto in capo al sig. Zanovello, per la violazione dell'art. 20, comma 2, R.G. FIR e degli artt. 4, 5, 7 e 9 del Codice Etico della FIR.
In relazione a tali ultimi ricorsi si fa presente che:
a) La Procura Generale del CONI ha chiesto al Collegio di Garanzia l’estinzione del procedimento disciplinare per tutti i suddetti incolpati, causa decorso dei termini prescritti per la pronuncia di primo grado.
b) La Procura Federale della FIR ha chiesto al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, in accoglimento delle richieste formulate dal Procuratore Federale in sede di appello, di confermare le sanzioni inflitte dal Tribunale federale a carico dei suddetti incolpati.
c) I signori Zanovello, Amore e Lorigiola hanno chiesto, nei rispettivi ricorsi, la declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare di primo grado per intervenuta decorrenza dei previsti termini di durata e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento della decisione impugnata; in via preliminare: la declaratoria di improcedibilità, inammissibilità e comunque la nullità della dell'azione disciplinare del Procuratore Federale, nel procedimento disciplinare de quo, per intervenuta decorrenza dei termini dell'azione medesima e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento della decisione gravata: in via principale: il proscioglimento e la declaratoria di esenzione da ogni addebito disciplinare e, per l'effetto, la revoca e/o l'annullamento del relativo capo della decisione gravata.