Seleziona la tua lingua

Image

Quarta Sezione: esito odierna sessione udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal pres. Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2024, presentato, in data 12 settembre 2024, dal Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., il Bologna F.C. 1909 S.p.A., il Cagliari Calcio S.p.A., l'Empoli F.C. S.p.A., la A.C.F. Fiorentina S.r.l., il Genoa C.F.C. S.p.A., l'Hellas Verona F.C. S.p.A., la Juventus F.C. S.p.A., l'F.C. Internazionale S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A., l'A.C. Milan S.p.A., l'S.S.C. Napoli S.p.A., la A.S. Roma S.r.l., la U.S. Salernitana 1919 S.r.l., la U.C. Sampdoria S.p.A., la U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., la Spezia Calcio S.r.l., il Torino F.C. S.p.A., l'Udinese Calcio S.p.A., il Venezia F.C. S.p.A. e, quali parti interessate, il Parma Calcio 1913 S.r.l., il Brescia Calcio S.p.A., la S.p.a.l. S.r.l., l'F.C. Crotone S.r.l., l'U.S. Lecce S.p.A., il Benevento Calcio S.r.l., il Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l. e la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 0005/CFA-2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 12 luglio 2024 e, quanto alle motivazioni, con contestuale notifica, il 16 luglio 2024, con cui, nel respingere il reclamo sub registro n. 0148/CFA/2023-2024 promosso dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0244/TFNSD-2023-2024, pubblicata il 10 giugno 2024, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal Frosinone Calcio S.r.l.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2024, presentato, in data 4 ottobre 2024, dal Parma Calcio 1913 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), il Frosinone Calcio S.r.l., l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., il Bologna Football Club 1909 S.p.A., il Cagliari Calcio S.p.A., l'Empoli F.B.C. S.p.A., l'ACF Fiorentina S.r.l., il Genoa Cricket and Football Club S.p.A., l'Hellas Verona Football Club S.p.A., l'F.C. Internazionale Milano S.p.A., la Juventus F.C. S.p.A., la S.S. Lazio S.p.A., l'A.C. Milan S.p.A., l'SSC Napoli S.p.A., l'A.S. Roma S.r.l., l'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., l'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., lo Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, il Torino F.C. S.p.A., l'Udinese Calcio S.p.A., il Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, il Benevento Calcio S.r.l., il Brescia Calcio S.p.A., la S.P.A.L S.r.l., l'F.C. Crotone S.r.l., l'Unione Sportiva Lecce S.p.A., il Fallimento Chievo Verona S.r.l., con trasmissione anche alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello, I Sezione, della FIGC n. 0026/CFA-2024-2025, Registro procedimenti n. 0016/CFA/2024-2025, pubblicata, quanto al dispositivo, il 4 settembre 2024 e, quanto alle motivazioni, il 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0019/TFNSD-2024-2025, pubblicata il 29 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Parma Calcio 1913 S.r.l.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2024, presentato, in data 4 ottobre 2024, dalla S.P.A.L. S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'Empoli F.B.C. S.p.A., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, del Parma Calcio 1913 S.r.l., del Brescia Calcio S.p.A., dell'F.C. Crotone S.r.l., dell'Unione Sportiva Lecce S.p.A., del Benevento Calcio S.r.l., del Frosinone Calcio S.r.l., del Fallimento Chievo Verona S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello, Sezione I, della FIGC n. 025/CFA/2024-2025, depositata in data 6 settembre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0015/CFA/2024-2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC n. 0018/TFNSD/2024-2025, depositata il 29 luglio 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 253/TFNSD-2023-2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla S.P.A.L. S.r.l.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2024, presentato, in data 4 ottobre 2024, dalla F.C. Crotone S.r.l. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., del Bologna Football Club 1909 S.p.A., del Cagliari Calcio S.p.A., dell'Empoli F.C. S.r.l., dell'ACF Fiorentina S.r.l., del Genoa Cricket and Football Club S.p.A., dell'Hellas Verona Football Club S.p.A., dell'F.C. Internazionale Milano S.p.A., della Juventus F.C. S.p.A., della S.S. Lazio S.p.A., dell'A.C. Milan S.p.A., dell'SSC Napoli S.p.A., dell'A.S. Roma S.r.l., dell'U.S. Salernitana 1919 S.r.l., dell'Unione Calcio Sampdoria S.p.A., dell'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l., dello Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, del Torino F.C. S.p.A., dell'Udinese Calcio S.p.A., del Venezia F.C. S.p.A. Società Sportiva Professionistica, del Brescia Calcio S.p.A., del Fallimento A.C. Chievo Verona S.r.l., con notifica anche al Parma Calcio 1913 S.r.l., alla S.P.A.L. S.r.l., alla Benevento Calcio S.r.l., alla Unione Sportiva Lecce S.p.A. e al Frosinone Calcio S.r.l., avverso la decisione assunta dalla Corte Federale D’Appello, I Sezione, FIGC con C.U. n. 0027/CFA-2024-2025 del 6 settembre 2024, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, della FIGC, emessa con C.U. n. 0021/TFNSD/2024-2025 del 29 luglio 2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla F.C. Crotone S.r.l.; HA, ALTRESI’, DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

Archivio Attività Istituzionali