Quarta Sezione: esito odierna sessione di udienze
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2020, presentato, in data 14 luglio 2020, dalla ASD Polisportiva Pegaso e dal sig. Calogero Di Carlo contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e la Procura federale della FIDAL avverso la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti, è stata integralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00: ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla ASD Polisportiva Pegaso; ha accolto il ricorso del Presidente Calogero Di Carlo e, per l'effetto, ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della FIDAL, in favore del Presidente Calogero Di Carlo;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dai sigg. Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 1/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data ai ricorrenti, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 7/2019, pubblicata il 25 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla radiazione, i sigg. Gaspare Galante e Grazia Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque, e i sigg. Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due, per la violazione della legge n. 110/1975 (artt. 9 e 31, comma 1); del TULPS (artt. 11, comma 2, 43, comma 2); del D.lgs. n. 445/2000 (art. 76, comma 1); dello Statuto sezionale (artt. 29, comma 2, lett. b), 44, comma 2, 45, comma 3); del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS (artt. 2 e 4); del Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello stand di Tiro 'chiuso a Cielo aperto' Stand b a m. 25 1^; del Codice di Comportamento Sportivo Coni (art. 2); le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, a carico dei ricorrenti, in favore dell'UITS;
- ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dal sig. Emilio Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 2/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data al ricorrente, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 8/2019, pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d), dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto Sezionale, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico del ricorrente, in favore dell'UITS.