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Quarta Sezione: aggiornamento sessione udienze del 15 gennaio 2018

Collegio di Garanzia

ll Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D’Alessio, a fronte della presentazione di un nuovo ricorso da parte del sig. Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.),  ravvisata l’opportunità di trattare congiuntamente entrambi i ricorsi relativi al sig. Roscini (il primo presentato il 13 dicembre 2017, ed il secondo presentato il 29 dicembre 2017), ha comunicato alle parti che l’udienza programmata in data 15 gennaio sarebbe stata confermata previa espressa accettazione alla rinuncia di tutti i termini a difesa previsti dal Codice della Giustizia Sportiva in relazione al secondo ricorso, depositato il 29 dicembre.


Ciò premesso, preso atto della mancata rinuncia ai termini a difesa da parte della Federazione Ciclistica Italiana ed acquisito comunque il parere favorevole della difesa del sig. Roscini (atteso che la riunione dei due ricorsi si manifesta come opportuna, ma non necessaria tecnicamente, essendo state impugnate due diverse decisioni della CFA), l’udienza di discussione afferente al primo ricorso presentato dal sig. Roscini, originariamente prevista il 15 gennaio, viene rinviata a data da destinarsi, al fine di consentire la trattazione congiunta del ricorso in questione con il successivo ricorso presentato dal sig. Roscini il 29 dicembre 2017.


Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la prossima sessione di Udienze della Quarta Sezione, che si terrà il 15 gennaio, a partire dalle ore 15.00, sarà preordinata alla trattazione dei seguenti due ricorsi:

 

- ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti dell'incolpato, Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID, datata 25 luglio 2017, prot. n. 1396 del 26 luglio 2017, che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente, sig. La Terra, per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver egli "stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati";

 

- ricorso presentato dall’Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D. contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R) e l’associazione Granducato Rugby A.S.D. avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIR n. 4 del 30 ottobre - 4 dicembre 2017, pubblicata il 5 dicembre u.s., che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società Granducato Rugby, ha riformato in parte qua la decisione di primo grado endofederale del Giudice Sportivo Territoriale - C.R. Emilia Romagna del 18 ottobre 2017 (che aveva sanzionato la stessa Granducato Rugby con la perdita della gara del Campionato di “Elite Under 18”, tra Amatori Parma e Granducato, disputatasi in data 15 ottobre 2017, con il punteggio di 20-0 in favore della Amatori, la multa di € 250,00, nonché con la penalizzazione di 4 punti in classifica, per aver schierato nella gara contro la Amatori Parma il giocatore Vincenzo Fabbrica, non tesserato per la Granducato al momento della gara, ai sensi dell’art. 16 R.A.S. e 29/E R.d.G. FIR), irrogando, in capo alla società Granducato, la sanzione della squalifica del campo in luogo della penalizzazione di 4 punti in classifica, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, e 29/1, lett. e), R.G. FIR e confermando, quanto alle altre sanzioni, la decisione impugnata.

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