Quarta Sezione, i dispositivi delle 4 udienze odierne
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal presidente Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha respinto il ricorso presentato il 1° agosto 2019 da Pasquale Valente contro il Presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV), Luciano Rossi, avverso la sentenza emessa dalla Corte Federale d'Appello della FITAV del 24 giugno 2019, notificata a mezzo pec in data 5 luglio 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. Valente in merito alla decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale FITAV, n. 1/FITAV/2018 del 29 marzo 2019, notificata il successivo 3 aprile, che aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dello stesso Luciano Rossi per la presunta violazione dell'art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, Luciano Rossi.
HA ACCOLTO il ricorso presentato il 2 agosto 2019 dalla U.S. Governolese contro la ASD Unione Team SCB e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della società ricorrente avverso la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Ciro Prospero, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio, ed € 691,25 a titolo di penale. Ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a carico della FIGC.
HA RINVIATO la discussione del ricorso presentato il 2 agosto 2019 dalla U.S. Governolese contro la ASD Unione Team SCB e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, contenuta nel C.U. n. 1/TFN-SVE del 5 luglio 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo della suddetta società ricorrente avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n. 7/E del 21 febbraio 2019, che aveva condannato la società U.S. Governolese al pagamento, in favore della ASD Unione Team SCB, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Vitruk Vladyslav, quale penultima titolare del vincolo annuale, pari ad € 1.382,50, di cui € 1.106,00 a titolo di premio, ed € 276,50 a titolo di penale.
HA ACCOLTO il ricorso presentato il 2 agosto 2019 da Salvatore Vacirca contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e la Procura Federale FISE avverso il provvedimento della Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva d’Appello della FISE, depositato il 2 luglio 2019, pubblicato e notificato alle parti il 10 luglio 2019, nella parte in cui la Corte, rigettando il reclamo del suddetto ricorrente, ha riformato in peius la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale (con la quale al ricorrente, quale istruttore federale, era stata irrogata la sanzione della sospensione dalla qualifica di istruttore federale per un periodo di mesi quattro ex art. 6, lettera e), R.G.), condannando il medesimo ricorrente alla sanzione minima edittale di due anni di sospensione dall’attività agonistica, da ogni carica o incarico sociale o federale, incluso quello di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, oltre all’ammenda pari ad € 10.000,00, da detrarre quanto già eventualmente scontato e/o pagato. Per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata e ha dichiarato estinto il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, sig. Salvatore Vacirca. Ha condannato la FISE, nella persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.