Prima Sezione: esito sezione udienze odierna
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Luigi Lauro, in proprio e nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della società “Lauro Agency Consulting and Sports S.L.U.”, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avverso e per l’annullamento:
- della “Comunicazione, ai sensi dell’art. 7, co. 3, Regolamento Agenti Sportivi CONI – prot. 20.22”, notificata a mezzo PEC in data 31 marzo 2022, con cui è stato comunicato al ricorrente che la “[…] Commissione Agenti Sportivi CONI, nella riunione del 29.03.22, ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del nominativo Lauro Luigi dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l’attività: 1. per mancanza del presupposto di cui all’art. 23 co. 1 del richiamato regolamento (ndr. del Regolamento 2 Agenti Sportivi CONI approvato il 10 febbraio 2022 e pubblicato l’11 febbraio 2022) ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare. 2. per mancata trasmissione di documentazione atta a provare la sussistenza della condizione di cui all'art. 19 co. 2 lett. b) del richiamato regolamento, posto che quanto prodotto a riscontro della nota RUP del 24.01.22, non soddisfa la ricorrenza della su richiamata condizione. […]”;
- della Delibera della Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. del 29 marzo 2022, a tutt’oggi sconosciuta nei contenuti, in quanto non fornita nonostante la formale istanza di accesso agli atti presentata l’8 aprile 2022, all’esito della quale la Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. ha deliberato la cancellazione “[…] dell’iscrizione del nominativo Lauro Luigi dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 20.22) con conseguente cancellazione della persona giuridica attraverso cui è svolta imprenditorialmente l’attività”;
- del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale – Elenco domiciliati, nella parte in cui l'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del suddetto Regolamento venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari e nella parte in cui l’art. 26, comma 2, dello stesso Regolamento dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21” venga interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI;
2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Alessio Secco contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Commissione CONI degli Agenti Sportivi, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), avverso e per l’annullamento:
- della “Comunicazione, ai sensi dell’art. 7, co. 3, Regolamento Agenti Sportivi CONI – prot. 21.22”, notificata a mezzo PEC in data 1° aprile 2022, con cui è stato comunicato al ricorrente che la “[…] Commissione Agenti Sportivi CONI, nella riunione del 29.03.22, ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del nominativo Alessio Secco dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 21.22) per mancanza del presupposto di cui all’art. 23 co. 1 del richiamato regolamento (ndr. del Regolamento Agenti Sportivi CONI approvato il 10 febbraio 2022) ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare”;
- della Delibera della Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. del 29 marzo 2022, a tutt’oggi sconosciuta nei contenuti, in quanto non fornita nonostante la formale istanza di accesso agli atti presentata in data 12 aprile 2022, all’esito della quale la Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I. ha deliberato la cancellazione “[…] del nominativo Alessio Secco dal Registro nazionale – Elenco domiciliati (prot. 21.22)” per mancanza del presupposto di cui all’art. 23, co. 1, del richiamato regolamento, ai fini della qualifica di agente sportivo domiciliato, ovvero del possesso contestuale dei requisiti indicati alle lett.i), ii) e iii) della medesima previsione regolamentare;
- del Regolamento Agenti Sportivi C.O.N.I. – Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021, approvato in data 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 1 della Legge n.138/1992, nonché pubblicato in data 11 febbraio 2022, quale atto preordinato, connesso e presupposto alla cancellazione del ricorrente dal Registro Nazionale – Elenco domiciliati, nella parte in cui l'art. 25, comma 6 (norme transitorie), del suddetto Regolamento venga interpretato in modo da non consentire effettivamente agli agenti sportivi iscritti nel registro, stabiliti entro la data del 14 maggio 2020, privi di titolo abilitativo unionale equipollente, di ottenere il riconoscimento professionale attraverso la misura compensativa dell’applicazione dell’istituto della domiciliazione, verificando il possesso in capo agli stessi dei nuovi requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei domiciliati introdotti con il nuovo art. 23, comma 1, così come fino ad oggi consentito dalla Commissione C.O.N.I. Agenti Sportivi sulla scorta delle previgenti norme regolamentari e nella parte in cui l’art. 26, comma 2, dello stesso Regolamento, dispone che le previsioni regolamentari in tema di domiciliazione trovano applicazione “[…] per i nominativi già iscritti nell’elenco domiciliati con decorrenza dalla scadenza della validità dell’inserimento per l’anno 2021, non oltre il 31.12.21” venga interpretato applicando le disposizioni dell’art. 23, comma 1, agli agenti stabiliti iscritti al 14.05.2020 che avevano fatto istanza in precedenza di misura 3 compensativa tramite la domiciliazione ottenendo regolarmente la iscrizione nel registro agenti sportivi – Elenco domiciliati;
nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;
ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI;
3) ha preso atto dell'istanza di rinvio, formulata da parte ricorrente, relativamente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Paolo Castellini nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti o in via di acquisizione;
4) ha preso atto dell'istanza di rinvio, formulata da parte ricorrente, relativamente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2022, presentato, in data 29 aprile 2022, dal sig. Thomas Algeri nei confronti della Commissione Agenti Sportivi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché nei confronti del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Commissione Federale Agenti Sportivi presso la FIGC, per l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, assunto nella riunione del 29 marzo 2022 e formalizzato con Comunicazione di cui all’art. 7, c. 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato l’11 febbraio 2022, per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2), il Regolamento Agenti FIGC del 1° febbraio 2022, il Regolamento Agenti FIGC, pubblicato il 27 aprile 2022, con C.U. n. 227/A, entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato (e, quindi, a titolo non esaustivo, art. 2, c. 1, lettera f, art. 22), e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione;
5) ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2022, presentato, in data 4 maggio 2022, dal sig. Giacomo Liuzzi contro il sig. Vito Tagliente, e con l'intervento della Procura Federale ACI Sport - Federazione Automobilistica Sportiva Italiana, per l'annullamento, senza rinvio, della sentenza n. 03/22 della Corte Sportiva di Appello presso la Federazione ACI Sport, emessa, a conclusione del procedimento CS 13-21, in data 11 febbraio 2022 e pubblicata sul sito federale in data 5 aprile 2022, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dal sig. Vito Tagliente avverso la decisione pronunciata, in data 22 agosto 2021, dal Collegio dei Commissari Sportivi della “25^ Cronoscalata Luzzi-Sambucina” dopo gara 1 e, per l’effetto, riconosciuta la responsabilità del concorrente Giacomo Liuzzi, ne è stata disposta l’esclusione dalla gara, con la conseguente modifica della classifica, ad opera dell’Autorità Sportiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI Sport, nonché proposto il deferimento alla Procura Federale per gli eventuali esiti di competenza; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €2.000,00, oltre accessori di legge, a carico della parte resistente;
6) ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2022, presentato, in data 6 maggio 2022, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Livorno contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e contro la A.S.D. Arca Atletica Aversa Agro Aversano per l'annullamento della decisione n. 1 del 28 marzo 2022, emessa dalla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, depositata in data 7 aprile 2022, nella parte in cui il Giudice di secondo grado ha dichiarato estinto il procedimento con riferimento alle questioni tecnico-sportive e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata, resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 9 marzo 2022, depositata in data 10 marzo 2022, in relazione all’emendamento della classifica formata e pubblicata all’esito della Fase Nazionale dei Campionati di Società Finale Argento; ha, altresi’, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €2.000,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente.