Prima Sezione: esito sessione udienze odierna
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) quanto al ricorso presentato il 18 ottobre 2019 dal sig. Luigi Lauro contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché contro la Commissione Agenti Sportivi operante presso il CONI, per l’annullamento della delibera di rigetto all’iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi assunta, a suo carico, dalla suddetta Commissione il 12 settembre 2019, comunicata al ricorrente a mezzo PEC il 18 settembre 2019, per carenza del requisito del superamento di una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, ha preso atto della rinuncia al ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato la cessata materia del contendere; nulla per le spese;
2) ha respinto il ricorso presentato il 18 ottobre 2019 dalla You First Sports Fùtbol España S.L., in persona del legale rappresentante p.t., sig. Álvaro Torres Calderón, nei confronti della Commissione Agenti Sportivi operante presso il CONI e dello stesso Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per l'annullamento della delibera di rigetto all'iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, assunta dalla suddetta Commissione nella seduta del 12 settembre u.s. e comunicata il successivo 18 settembre, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, tra cui il Regolamento Agenti Sportivi CONI - Testo aggiornato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019; ha disposto, altresì, l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
3) ha accolto il ricorso presentato il 30 ottobre 2019 dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l. contro la società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., nonché contro il sig. Angelo Ndrecka e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma e/o l’annullamento, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata il 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore Ndrecka per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016; ha disposto, altresì, che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L;
4) ha respinto il ricorso presentato il 15 novembre 2019, dal sig. Moreno Buso contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) avverso la decisione n. 3/2019 della Corte Federale d’Appello della FCI, II^ Sezione, emessa con Comunicato n. 3 del 18 ottobre 2019, con la quale, nel respingere il reclamo del ricorrente, è stata confermata la pronuncia del Tribunale Federale, II^ Sezione FCI, pubblicata sul sito federale in data 1 agosto 2019, con Comunicato n. 15, che aveva respinto il ricorso del sig. Buso per l’annullamento della Delibera del Presidente Federale n. 46 del 2 aprile 2019 e/o la disapplicazione dell’art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale e dell’art. 1.1.3 delle Norme attuative SAN; ha disposto, altresì, l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
5) ha respinto il ricorso iscritto presentato il 4 dicembre 2019 dalla SSD Roccasicura "Fernando Piscitelli" contro e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Molise FIGC-LND e della ASD Comprensorio Vairano avverso la pronuncia della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale FIGC - LND Molise, resa con dispositivo sul C.U. n. 42 del 4 novembre 2019 e con motivazioni depositate il 13 novembre 2019, pubblicate con C.U. C.R. Molise n. 47 del 14 novembre 2019 - S.S. 2019/2020, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente contro la decisione del Giudice Sportivo territoriale presso lo stesso Comitato (pubblicata con C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019) e, per l'effetto, è stata convalidata e confermata l'omologazione del risultato della partita del campionato di Eccellenza molisana tra la SSD Roccasicura e l'ASD Comprensorio Vairano, disputatasi in data 23 settembre u.s. e terminata con il punteggio di 0-0; nulla per le spese;
6) ha accolto il ricorso presentato il 5 dicembre 2019 dalla SSD Vigasio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l’ASD Cjarlins Muzane, per la riforma e/o l’annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, resa a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 027/CSA del 25 novembre 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in secondo grado dalla ASD Cjarlins Muzane, è stata annullata, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo, la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul C.U. n. 24 del 18 settembre 2019, con cui, in adesione al reclamo presentato in prima istanza dalla SSD Vigasio a r.l., era stata inflitta alla suddetta ASD Cjarlins Muzane la punizione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara SSD Vigasio - ASD Cjarlins Muzane del 1° settembre 2019, per la violazione dell’art. 21, comma 7, del CGS FIGC; ha disposto, altresì, l’integrale compensazione delle spese del giudizio;
7) ha respinto il ricorso presentato il 9 gennaio 2020 dalla A.S.D. Società Sportiva Lazio Calcio a cinque contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la FIGC-LND- Divisione Calcio a 5, nonché contro la A.S.D. Olimpus Roma, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con contestuale istanza di ripristino del risultato acquisito sul campo (2-2), della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 0060/2019, pubblicata, quanto alle motivazioni, il 10 dicembre 2019 e notificata alle parti interessate in pari data, con la quale, nel confermare la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Comunicato Ufficiale n. 173 del 23 ottobre 2019, è stata irrogata, in capo all’odierna istante, la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-6, disputata contro l’ASD Olimpus Roma il 5 ottobre 2019, valevole quale 2^ giornata di andata del Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2, s.s. 2019/2020 - Girone B, per la posizione irregolare dei calciatori sigg. Valerio Barigelli e Vinicius Fedrigo Dall'Agnol, ai sensi dell'art. 21, comma 7, CGS FIGC; ha disposto, altresì, che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente A.S.D. Olympus Roma.