Prima Sezione: esito sessione udienze odierna
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2020, presentato, in data 18 marzo 2020, dai sigg. Alessandro Bianchini, Matteo Monachino e Stefano Broccatelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 51/CFA del 17 febbraio 2020, con la quale, in merito alle posizioni del Bianchini e del Monachino - in riforma della decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale - C.R. Lazio, di cui al C.U. n. 242/TFT del 17 gennaio 2020, che aveva irrogato la sanzione della squalifica per anni uno - è stata irrogata la squalifica per anni 2, essendo stato riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC; mentre, in relazione alla posizione del Broccatelli, è stata rideterminata in anni 4 di inibizione l’originaria sanzione della squalifica per anni uno e mesi 4, irrogata dal giudice di primo grado, essendo stato riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 del previgente CGS FIGC; per l’effetto, ha annullato le sanzioni irrogate. le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €3.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti;
- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2020, presentato, in data 3 giugno 2020, dalla A.S.D. U.G. Manduria Sport contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Puglia FIGC e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 55/CFA del 4 marzo 2020, emessa dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC e pubblicata nel solo dispositivo, con C.U. n. 58/CFA del 25 febbraio 2020, la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale CR Puglia (dispositivo del 14 gennaio 2020, pubblicato nel C.U. C.R. Puglia n. 62 del medesimo giorno e decisione contenuta nel C.U. C.R. Puglia n. 66 del 23 gennaio 2020), ha confermato, a carico della U.G. Manduria Sport, la sanzione della ammenda di € 1.000,00, nonché di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso, comminata, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS addebitata al sig. Spadavecchia Giuseppe, ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata dalla ricorrente e, per l’effetto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 116/2020, presentato, in data 14 dicembre 2020, dalla Audi Sport Italia S.r.l. contro la Procura Federale ACI-Sport per la sentenza (rubricata al n. CS 11/20), emessa dalla Corte Sportiva d'Appello ACI-Sport il 27 novembre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 3 dicembre 2020, che, nel respingere il reclamo della ricorrente contro la decisione n. 32 del Collegio dei Commissari Sportivi del "Campionato Italiano GT sprint", resa presso l'autodromo del Mugello il 3 ottobre 2020, ha confermato l'applicazione di una penalità in tempo di 5'' da aggiungere alla classifica di gara 1 al Concorrente n. 12 Audi Sport Italia, per la violazione dell'art. 17.1 del Regolamento Sportivo di Campionato GT, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, rimettendo alla corte sportiva d’appello aci-sport per la corretta determinazione della sanzione in relazione ai fatti contestati; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente;
- ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 117/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dalla Pallacanestro Bolzano A.S.D. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), nonché, e per quanto di ragione, contro la Lega Basket Femminile, avverso e per l'annullamento del provvedimento della Corte Appello Federale della FIP, di cui al C.U. n. 400 del 16 novembre 2020, notificato, a mezzo PEC, in data 18 novembre 2020, con il quale, nel rigettare il reclamo della società ricorrente, è stato confermato integralmente il provvedimento del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 317 del 13 ottobre 2020, che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Esecutivo Gare FIP, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato, ex art. 109 del R.G. FIP, dalla Pallacanestro Bolzano A.S.D. avverso la delibera del Consiglio Federale del 6 agosto 2020; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP;
- con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 120/2020, presentato, in data 23 dicembre 2020, dalla società Orange 1 Electric Motors S.p.A., con pseudonimo Orange 1 M-Sport Rally Team, avverso la sentenza rubricata al n. CS 6/20, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello ACI-Sport in data 9 ottobre 2020, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note alla ricorrente, a mezzo PEC, il successivo 15 dicembre 2020, con la quale la Corte ha rigettato l’appello proposto dalla suddetta istante avverso la Classifica Ufficiale Definitiva della manifestazione denominata “10° Tuscan Rewind 2019”, così come modificata dalla Giunta Sportiva ACI, a seguito della decisione adottata in Roma il 22 gennaio 2020, con cui è stato attribuito a Luca Rossetti, Citroen C3 R5, un tempo imposto forfettario sull’ultima prova speciale della gara Torrenieri - Castiglion del Bosco, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, rimettendo alla corte sportiva d’appello ACI- Sport per la uniformazione ai principi di diritto enunciati in parte motiva; le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente nella misura di €2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente.